Fabiola Gianni

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Buongiorno, vorrei sapere il numero della sentenza di cassazione ,nella quale si chiarisce che la decisione di abbattere gli alberi, posti a decoro delle palazzine, deve essere unanime e non semplicemente la maggioranza.
Senza dilungarmi troppo ,mi riferisco a 12 pini di quasi cinquant'anni in salute ( qualcuno da potare) che danno fastidio per gli aghi sulle macchine , resina , radici . Grazie
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa


vorrei sapere il numero della sentenza di cassazione ,nella quale si chiarisce che la decisione di abbattere gli alberi, posti a decoro delle palazzine, deve essere unanime e non semplicemente la maggioranza.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, (Cass. civ., 18 settembre 2009, n. 20249). “…L’abbattimento di alberi, comportando la distruzione di un bene comune, deve considerarsi un’innovazione vietata ai sensi dell’art. 1121 c.c. e, in quanto tale, richiede l’unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio; né può ritenersi che la delibera di approvazione, a maggioranza, della spesa relativa all’abbattimento, possa costituire valida ratifica dell’opera fatta eseguire di propria iniziativa dall’amministratore …
La delibera a sola maggioranza che prevede lo sradicamento degli alberi condominiali è nulla ed impugnabile in ogni tempo” (Corte d’Appello di Roma, 6 febbraio 2008, n. 478). Si richiede pertanto a livello di delibera, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, l’unanimità dei consensi a livello assembleare. Qualora non dovesse essere raggiunta, la conseguente delibera che dispone comunque l’abbattimento o lo sradicamento è nulla e, pertanto, impugnabile in qualsiasi momento.

Sulla necessità dell’unanimità si è pronunciata anche la Corte di Cassazione (Sent. Cass. n. 24396/05). Si può prescindere dall’unanimità dei condòmini unicamente nel caso in cui l’albero o la pianta costituisca accertata fonte di pericolo (es. rischio di caduta, malattia, ecc.). Detta fonte di pericolo deve essere debitamente documentata da perizia da parte di professionista abilitato. Ma ciò non è sufficiente: il condominio deve anche ottenere una autorizzazione dal Comune, che ha il compito di valutare se le ragioni dell’abbattimento sono valide.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Molto interessante e di estrema attualità. Sarebbe curioso sapere se vi sono state anche sentenze in senso opposto, ovvero che hanno ammesso la delibera di abbattimento con sola maggioranza qualificata e non in presenza di accertato pericolo, ad esempio per il solo problema dell'imbrattamento.
 

Jan80

Membro Attivo
Professionista
Inoltre, da un punto di vista edilizio, va verificata la possibilità dell'abbattimento senza reintegro delle essenze ed eventualmente quantificata la somma da versare al Comune. In molti comuni ci deve essere un oggettiva motivazione per l'abbattimento e non sempre ne è ammessa la monetizzazione.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Sarebbe curioso sapere se vi sono state anche sentenze in senso opposto, ovvero che hanno ammesso la delibera di abbattimento con sola maggioranza qualificata
Sì, la Cass. Civ., n. 3223/2015.
Quando l'abbattimento non realizza un cambio di destinazione d'uso del giardino - ad esempio, trasformandolo in un parcheggio -, bensì una mera riorganizzazione del medesimo e che sia finalizzato a una maggiore efficienza nel godimento della cosa comune. In tal caso la Corte ha ritenuto che l'intervento rientri nel novero delle innovazioni ammissibili a fronte del consenso di due terzi ex art. 1136, comma 5 c.c.
 

Fabiola Gianni

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Sì, la Cass. Civ., n. 3223/2015.
Quando l'abbattimento non realizza un cambio di destinazione d'uso del giardino - ad esempio, trasformandolo in un parcheggio -, bensì una mera riorganizzazione del medesimo e che sia finalizzato a una maggiore efficienza nel godimento della cosa comune. In tal caso la Corte ha ritenuto che l'intervento rientri nel novero delle innovazioni ammissibili a fronte del consenso di due terzi ex art. 1136, comma 5 c.c.
Il parcheggio è sotto gli alberi , danno fastidio perchè rialzano l'asfalto, per gli aghi ecc. Questi alberi sono nati insieme alle costruzioni , ci sono sempre stati. Perchè arrivare al drastico taglio di un intero parco , quando ci sarebbero altre soluzioni. Oltre a dare pregio alle abitazione ,fanno molta ombra.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Sono sempre questioni un po' complesse. A me è capitato un caso analogo a quello contemplato nella sentenza citata da @Nemesis ovvero il taglio di alcuni pini (non tutti) per ampliare leggermente il parcheggio in modo da consentire un migliore godimento dello stesso da parte di più condomini in quanto i posti auto non sono assegnati e non sono sufficienti per tutti.
La decisione è stata presa a maggioranza qualificata e un condomino (avvocato) ha impugnato la delibera facendo causa al condominio. Dopo 3/4 anni di udienze, rinvii, la giudice in gravidanza ed il passaggio delle carte ad un collega ecc... il giudizio finale è stato a favore del condominio e l'avvocato è risultato soccombente, pagando tutte le spese di giudizio.
E' chiaro che se dovessimo abbattere tutti i pini perché rilasciano gli aghi e le loro radici sollevano il terreno non ci sarebbero più pini intorno agli edifici. Personalmente spingo per la loro manutenzione, ovvero potatura e anche taglio di alcune radici se necessario, ma non per l'abbattimento indiscriminato. Credo che nel caso prospettato da @Fabiola Gianni sia necessaria l'unanimità per procedere all'eradicazione completa degli alberi.
 

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