adimecasa

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Nel condominio dove amministro, si è reso necessario sostituire l'ascensore, il problema è come si divide la spesa, per la sostituzione totale, so che la manutenzione ordinaria viene ripartita per il 50% x mm. di pp. e 50% per l'altezza dei piani, il problema è la sostituzione totale? in attesa di un Vs. supporto porgo distinti saluti
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
La Cassazione (sentenza n. 5479 del 16/5/1991) ha stabilito che, in caso di istallazione completa dell' ascensore, la spesa va suddivisa in proporzione al valore della proprietà di ciascun condòmino, a prescindere dall' altezza dei piani dal suolo.
In condòmini possono optare per un criterio di suddivisione di spesa diverso, SOLTANTO con una decisione unanime.

...però esistono anche diversi orientamenti di legge diversi.
Di seguito ti segnalo un link per approfondire questo argomento:
La Community AziendaCondominio • Leggi argomento - Ascensore condominiale
 

uragano

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Trib. civ., Parma, sez. II, 29 settembre 1994, n. 859

Gli interventi di adeguamento dell'ascensore alla normativa CEE, essendo diretti al conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone, onde proteggere efficacemente gli utenti e i terzi, non attengono all'ordinaria manutenzione dello stesso o al suo uso e godimento, bensì alla straordinaria manutenzione, riguardando l'ascensore nella sua unità strutturale.
Le relative spese devono quindi essere sopportate da tutti i condomini, in ragione dei rispettivi millesimi di proprietà, compresi i proprietari degli appartamenti sui al piano terra.

Cass.civile sez II 25/03/2004 n. 5975


In tema di condominio di edifici la regola posta all'art. 1124 c.c. relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione delle scale (per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzione di piano, per l'altra metà in misura proporzionale alla altezza di ciascun piano dal suolo) è applicabile per analogia, ricorrendo l'identica "ratio", alle spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente. Nell'ipotesi invece, d'installazione "ex novo" dell'impianto dell'ascensore trova applicazione la disciplina dell'art 1123 c.c. relativa alla ripartizione delle spese per le innovazioni deliberate dalla maggioranza (proporzionalità al valore della proprietà di ciascun condomino).
come si vede le sentenze sono molto diverse.io propendo piu' per millesimi piu' altezza
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
x i forumisti Oh messo in discussione un quesito per me interessanti e non di facile soluzione! nel condominio che amministro devo far sostituire l'ascensore completamente, con nuova apertura per eventuali disabile, ora devo fare il riparto della spesa per tale sostituzione.
1^ la divido con la tabella dell'ascensore (tipo scale)
2^ con i mm. di pp. dei condomini,
3^ in parti uguali per ogni condomino utilizzatore.
In attesa delle vostre risposte in merito ringrazio:daccordo::fiore:
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
La Cassazione (sentenza n. 5479 del 16/5/1991) ha stabilito che, in caso di istallazione completa dell' ascensore, la spesa va suddivisa in proporzione al valore della proprietà di ciascun condòmino, a prescindere dall' altezza dei piani dal suolo.
I condòmini possono optare per un criterio di suddivisione di spesa diverso, SOLTANTO con una decisione unanime.
 

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