tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Buongiorno a tutti,
un mio amico ha il seguente problema. Vive in un appartamento in villetta a schiera e ha un giardino confinante ai due lati con altri giardini. I giardini sono tutti separati da reti metalliche, uguali tra loro, piantate su un muretto basso (10-15 cm) alle quali in passato erano addossate delle siepi le quali, ora rimosse da quasi tutti i condomini, un tempo chiudevano la vista tra i giardini.
I muri perimetrali delle villette a schiera sono condominiali, mentre il regolamento condominiale nulla dice in merito a muretti e reti di confine tra i giardini.
Qualche tempo fa uno dei proprietari dei giardini confinanti ha verbalmente accennato al mio amico di voler sostituire la rete di confine con un muretto, senza specificarne caratteristiche o altro. La rete, ad oggi, è in perfette condizioni.
Il dubbio è: il vicino può fare la sostituzione oppure il mio amico, il quale non è d'accordo per vari motivi, può opporsi? Eventualmente, potrebbe tirare in ballo questioni di estetica condominiale? In quest'ultimo caso, se non erro, il vicino dovrebbe chiedere l'assenso che dovrebbe essere dato all'unanimità (compreso il vicino).
Chi può aiutarmi, magari indicando i giusti riferimenti di legge? In questo momento mi verrebbe da sollecitare un intervento da parte di @AvvocatoDauriaMichele o @Nemesis ma se altri volessero intervenire i loro contributi sono ben accetti.

Grazie
 
U

User_29045

Ospite
http://www.sulpm.net/sulpm/aggiornamenti_professionali/edilizia-recinz.htm[DOUBLEPOST=1396352336,1396352312][/DOUBLEPOST]In particolare è stato statuito che "la concessione edilizia è necessaria per eseguire una recinzione con un muretto di sostegno in calcestruzzo e sovrastante rete metallica" (cfr. C.S. V Sez. 26 ottobre 1998 n. 1537).[DOUBLEPOST=1396352439][/DOUBLEPOST]http://www.professionearchitetto.it/bacheca/info/154494/muro-di-confine[DOUBLEPOST=1396352499][/DOUBLEPOST]http://www.gazzettaamministrativa.i...ml?resId=22b61e7f-a4e6-11e2-8714-5b005dcc639c[DOUBLEPOST=1396352523][/DOUBLEPOST]“La concessione edilizia non è necessaria per modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie, e cioè per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno), in quanto entro tali limiti la recinzione rientra solo tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo "jus excludendi alios"; occorre, invece, la concessione, quando la recinzione è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica”.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Non credo che il comune possa autorizzare la realizzazione di una recinzione in muratura, se il progetto del complesso prevedeva la recinzione a giorno. Peraltro, essendo l'attuale recinzione in comproprietà fra i lotti finitimi, la sua sostituzione deve essere concordata fra i proprietari, oltre che dalla cooperativa. Se il vicino, ciò nonostante, volesse realizzare detta muratura, la dovrà posizionare nel suo terreno e dovrà rifinirla anche sul lato rivolto verso la tua proprietà.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
sempre che questo sia possibile realizzarlo, che non sia in contrasto con la concessione rilasciata al momento della costruzione, potrebbero utilizzare degli oscuranti da mettere sulla rete divisoria, otterrebbero la stessa privacy
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Gianco come al solito ha centrato il problema: è una recinzione confinante tra due proprietà e non delimita il condominio, quindi è una comproprietà tra i due proprietari dei giardini, cui nulla c'entra il condominio. Senza il benestare del tuo amico non può toccare il confine. Quello che fa nella sua proprietà è normato dalle regole comunali. Come è stato detto, ci vuole una autorizzazione. Se l'ottiene, sempre sulla sua proprietà dovrà edificare. a un metro e mezzo dal confine (poiché la distanza minima tra costruzioni è di 3 metri, il proprietario deve costruire ad almeno un metro e mezzo di distanza dal confine) Il Codice civile, all’art. 873, stabilisce che la distanza minima tra una costruzione e l’altra deve essere di tre metri. - 1,5 di qua e 1,5 di là -
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
E' vero che il codice civile prevede che la distanza fra fabbricati debba essere m 3,00, ovvero 0,00, quindi addossati. Pertanto la muratura di confine deve essere addossata alla rete, ma sul terreno del vicino.
 

AvvocatoDauriaMichele

Membro Attivo
Professionista
In questo momento mi verrebbe da sollecitare un intervento da parte di @AvvocatoDauriaMichele o @Nemesis ma se altri volessero intervenire i loro contributi sono ben accetti.

Qualcuno mi ha cercato? :D

La questione sollevata sembrerebbe banale, ma in realtà non è affatto così semplice, anche perchè le norme codicistiche non sono chiarissime sul punto e - stranamente - non c'è molta giurisprudenza al riguardo.

Al riguardo potrebbe essere utile:

Una risalente Cass. secondo cui il muro di cinta deve rispettare le distanze poste a tutela di vedute (Cass. 699/1983).

Una sentenza del Tribunale di Lodi secondo cui è vietato costruire a distanza inferiore a tre metri dalla veduta del vicino: "L’art. 907 c.c. - vietando di costruire a distanza inferiore a tre metri dalla veduta del vicino - è diretto ad assicurare non solo aria e luce in quantità sufficiente ma, anche e soprattutto, l’integrità delle veduta stessa, riferendosi ad ogni opera stabile, qualunque ne sia la foggia e la materia. La nozione di costruzione è comprensiva non solo dei manufatti in calce e mattoni, ma di qualsiasi opera che, indipendentemente dalla forma e dal materiale con cui è stata realizzata, determini un ostacolo del genere. Trattasi di disposizione applicabile anche agli edifici condominiali." Tribunale di Lodi, 06/04/2005, n. 203

Adatta al caso anche una più recente Cass.: "In materia condominiale le norme relative ai rapporti di vicinato... trovano applicazione rispetto alle singole unità immobiliari soltanto in quanto compatibili con la concreta struttura dell'edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari; pertanto, qualora esse siano invocate in un giudizio tra condomini, il giudice di merito è tenuto ad accertare se la loro rigorosa osservanza non sia nel caso irragionevole, considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sè il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali" (Cassazione Civile, Sezione II, 21 maggio 2010, n. 12520)

Fondamentali, poi, sono le norme contenute nel regolamento di condominio (contrattuale) e negli atti di vendita.

Il problema, in definitiva, è che si tratta di regolamentare un muro di confine tra proprietà esclusive inquadrate però in un contesto condominiale. A leggere solo le norme del Codice Civile in teoria sarebbe possibile alzare un muro di tre metri tra i giardini confinanti; la qual cosa è pazzesca solo a pensarci; e se poi sull'altro confine il vicino decide che due metri di naltezza bastano oppure gli piace una rifinitura diversa o di diverso colore?
Personalmente non vedo altra via che utilizzare il principio di Cass. 12520/2010, che ho riportato prima. In tal caso sarebbero invocabili anche le norme in materia di condominio, ad esempio quella sul decoro architettonico che sarebbe rovinato dal manufatto; se poi la struttura era stata già costruita in origine col muretto da un unico proprietario e poi venduta in tale stato, potrebbe invocarsi la servitù di veduta per destinazione del padre di famiglia e conseguente divieto di innalzare muri.

Non che ciò risolva automaticamente il problema; ci sarà sempre bisogno di tanto buon senso (che spesso nei condomini manca) e buona volontà (idem), altrimenti alla fine la questione andrà risolta dal Giudice, in maniera più o meno arbitraria.

Avv. Michele D'Auria - Studio legale a diffusione nazionale.
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Grazie a Michele, Gianco e Possessore.
Insomma, riepilogando, mi sembra di aver capito che il mio amico abbia buone possibilità di opporsi all'eventualità di trovarsi un muro al posto della rete di confine. Poiché il regolamento di condominio parla solo di muri perimetrali, immagino sia ragionevole ipotizzare una comproprietà di muretti e reti di confine tra gli appartamenti e quindi, in primis, la necessità di avere un accordo tra i confinanti. In secondo luogo, ma non meno importante, potrebbe essere il discorso legato al decoro del complesso.

Grazie ancora per i vostri contributi!
 
U

User_29045

Ospite
L'accordo tra i confinanti penso sia presupposto essenziale per poter procedere.

Riconosco - sulla base di esperienze personali - che non è affatto facile strappare consensi nell'ambito di un COMPLESSO RESIDENZIALE (perché di complesso residenziale, in fin dei conti, si tratta), poiché ci sono statisticamente condomini i quali, a quanto pare, hanno come unico obiettivo di vita l'asserire l'esatto contrario degli esseri umani che si parano loro innanzi, a qualunque ora del giorno o della notte, senza eccezione alcuna.
 

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