Come condizione generale il conduttore ha l’obbligo di custodire la cosa locata con la diligenza del buon padre di famiglia e di restituirla nello stato medesimo in cui l’aveva ricevuta. In caso di danneggiamento della cosa locata, l’art. 1588 c.c. pone a carico del conduttore medesimo l’onere di provare che la perdita o il deterioramento di essa siano avvenuti per causa a lui non imputabile. In sostanza, se si verificano dei danni alla cosa locata si presume che di questi debba rispondere il conduttore; Se però il conduttore vince tale presunzione, e dà la prova ( e qui sta il punto) che i danni da effrazione sono dipesi da eventi fortuiti o forza maggiore ( e non da sua negligenza ) deve dedursi la sua esclusione da responsabilità con conseguente obbligo a carico del locatore di provvedere alle riparazioni necessaria per mantenere l’immobile in buono stato locativo. Se, pertanto, il danno è stato causato da un tentativo di furto , esistendo regolare denuncia alle autorità di polizia, la prova deve ritenersi soddisfatta e pertanto la spesa di ripristino competerà alla proprietà-cordialmente .