jollygirl

Nuovo Iscritto
Salve! Anche io ho un piccolo problema per il sottotetto. Premetto che è in parte calpestabile e che non vi passa alcun tubo o antenna condominiale. Io sono al terzo ed ultimo piano tuttavia, l'inquilino del primo piano, vorrebbe appropriarsi di una parte per farne un ripostiglio. Non mi sembra giusto il concetto ma, purtroppo, l'amministratore sembra essere schierato a favore di questo condomine. Potrei chiederne l'uso in esclusiva? In tal caso sarei tenuta a pagare la manutenzione del tetto esclusivamente a a mie spese? Sapreste inoltre indicarmi come avverrebbe eventualmente la nuova ripartizione millesimale? Grazie a tutti
 
L

leontino

Ospite
se il sottotetto è comune nessuno può occuparlo se non in accordo con tutto il condominio. Se si diventa proprietari del sottotetto, dopo regolare atto notarile, la manutenzione del manto di copertura resta sempre a carico di tutto il condominio in caso di mautenzione.
 

jollygirl

Nuovo Iscritto
Grazie Leontino. Quindi dovrei acquistare il sottoteto regolarmente oppure sai se posso chiederne l'uso in esclusiva visto che, qualcuno che solitamente il sototetto è di pertinenza dell'ultimo piano? Ancora tante grazie
 

cautandero

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Sono certo che puoi richiedere a tutti i condomini l'uso esclusivo, ma sono altrettanto certo che non te lo concederanno. Nel caso che il sottotetto fosse così ampio da poterne ricavare un sgabbuzzino di uguale metratura per tutti i condomini vedi che questi forse accetteranno.
 
L

leontino

Ospite
se non citato diversamente nell'atto notarile, la proprietà del lastrico solare è di proprietà dell'appartamento dell'ultimo piano
 

mtr

Membro Attivo
Per mia esperienza se nell'atto non è specificato che il sottotetto appartiene all'ultimo piano, esso è condominiale. Anni fa comunque ho progettato degli spazi ricavati dalla suddivisione di un sottotetto e tali spazi sono statiassegnati -al pari di una cantina- ai singoli condomini di TUTTO il caseggiato.
Dunque se qualcuno fa richiesta di utilizzo probabilmente ha titolo -IN TEORIA.
In pratica è necessaria una divisione, un'assegnazione di uno spazio per ciscun appartamento, una revisione millesimale per conteggiare il sovrappiù.
 

raflomb

Membro Assiduo
La risposta la troviamo nella sentenza n. 4744 del 14 settembre 2005 del Consiglio Stato: "Il sottotetto di un edificio può considerarsi pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l'appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall'umidità, tramite la creazione di una camera d'aria e non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo. In tale ultima ipotesi, l'appartenenza del bene va determinata in base al titolo, in mancanza o nel silenzio del quale, non essendo il sottotetto compreso nel novero delle parti comuni dell'edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all'uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117 n. 1 c.c. è applicabile solo nel caso in cui il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato, sia pure in via potenziale, all'uso comune oppure all'esercizio di un servizio di interesse condominiale".
Esso, tuttavia, realizza una funzione diversa dalla mera camera d'aria quando sia destinato all'uso comune di tutti i condomini, come nel caso in cui sia dotato di una comunicazione diretta con il vano scale comune".
Dunque, il sottotetto appartiene di regola al proprietario dell'ultimo piano rispetto al quale assolve funzione di isolamento termico, e non al condominio (sempre che i contratti di acquisto non dispongano diversamente).
Occorre però accertare, caso per caso, se e come il sottotetto comunica con le scale, per capire se invece lo si può considerare oggettivamente al servizio delle parti comuni. In tal caso, infatti viene considerato parte comune.
Il sottotetto di un edificio costituisce una pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolve la funzione esclusiva di isolare e proteggere lo stesso dal caldo, dal freddo e dall'umidità mediante la creazione di una camera d'aria, non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo: in quest'ultima ipotesi, se il sottotetto risulta oggettivamente destinato, sia pure in via solo potenziale, all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune, opera la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c. (Cass.4266/1999).
 

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