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akillea

Ospite
buongiorno,rieccomi qua ,ogni tanto sbuco dall'antro per porre nuovi quesiti,sempre in merito alle mie storie infinite con questi immobili..ahhhh:triste:quanto invidio le capanne d'africa ahimè.....dunque:
in attesa del rogito del mese prossimo ,continuano ad arrivarmi spese deliberate in assemblea,se è vero che le suddette spese anche se già effettuato il preliminare devono essere a carico del vecchio proprietario,ma queste vengono suddivise in rate quando io avrò venduto,a chi vanno?
seconda domanda: leggo che per le spese che rimangono in sospeso dopo la vendita, il nuovo proprietario può rivalersi sul vecchio , in che modo? o è l'amministratore che può procedere con chi ha venduto?
io ho provveduto a saldare la mia parte fin qui,vorrei capire queste ulteriori ultime delibere ,spese che arriveranno l'anno prossimo col consuntivo,come saranno suddivise...
scusate se posto un pò d'ensemble,ma ormai sono cotta, tra la mia vicenda di eredità e il mio condominio,non so più a che santo votarmi,e la metto sul leggero::affermazione:
 

Alessia Buschi

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Professionista
Ciao,
Dunque in assemblea avete deliberato delle spese e che ad oggi tu hai provveduto a pagare le rate. Avendo messo in vendita il tuo appartamento, all'atto del rogito tu non sei più condomino di quel condominio (perdona il gioco di parole), ma lo diventa di fatto chi compra la tua casa e spetterà al nuovo proprietario pagare le spese di amministrazione della gestione in corso e di quella precedente, con diritto di rivalsa sul vecchio proprietario.

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 23686/2009) ha stabilito che il condominio non può chiedere le spese deliberate dopo il rogito notarile a chi ha appena venduto, neppure se non è stato informato della compravendita e se non conosce il nome dei nuovi acquirenti. La Corte ha infatti evidenziato che “-testualmente- in tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà dell’immobile di proprietà esclusiva, l’alienante perde la qualità di condomino e poiché l’obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 c. civ. è collegato al rapporto di natura reale che lega l’obbligato alla proprietà dell’immobile, alla perdita di quella qualità consegue che non possa essere chiesto né emesso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo”.Per cui le spese reclamate dal condominio dopo la compravendita le deve pagare il compratore salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti del venditore previo specifica intimazione ed in caso di infruttuosità previa specifica azione legale.
 
A

akillea

Ospite
dunque, tra il preliminare e il rogito,le spese sono a carico del vecchio proprietario se ho capito,le rate rimanenti però dopo il rogito le pagherà il nuovo senza rivalse? anche se le spese sono state deliberate prima del rogito?...comunque forse a me conviene attendere il consuntivo dell'anno prossimo e stare a vedere.l'amministratore è già stato avvertito del cambio proprietà e sul contratto preliminare c'è scritto che all'atto del rogito devono essere saldate tutte le spese condominiale ma non si va sullo specifico.:domanda:
 

Alessia Buschi

Membro dello Staff
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Professionista
Il discorso è, le rate in qualità di condomino le devi pagare tu, se non la fai chi acquista la tua casa è solidale con te al pagamento in quanto nuovo proprietario e condomino reale, quindi se ci sono morosità sorte prima del rogito, l'amministratore chiederà le rate al nuovo proprietario e questo ha diritto di rivalersi su di te. Le rate invece, scaturite da delibere dopo il rogito, le paga il nuovo acquirente.
A fine anno sarà l'amministratore a fare i dovuti conguagli del consuntivo e ripartire le spese.
 

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