robertod

Nuovo Iscritto
Voglio sottoporvi un paio di domande velocissime:

Da 5 anni (ovvero da quando è stata costruita la casa)) abito al piano terra di una palazzina di 2 piani e 8 appartamenti:
Le spese di pulizia (eseguite da un'impresa di pulizie) e luce del vano scale sono sempre state ripartite in base ai millesimi in quanto l'amministratore ha sempre dichiarato che questo era il metodo di calcolo corretto. Leggendo nel forum e le sentenze mi sono deciso di scriver all'amministratore richiedendo l'applicazione dell'art. 1123.
L'amministratore ha risposto dicendomi che in assemblea verrà discusso l'eventuale creazione di un'apposita tabella scale.
le mi domande sono:

1- L'applicazione di un articolo del Codice Civile deve venir approvato in assemblea? Se qualcuno dei condomini non fosse daccordo con la creazione di una tabella scale come devo comportarmi? Deve essere una scelta fatta all'unanimità o basta la maggiornaza millesimale...o è indipendente nel senso che il codice civile và sempre e comunque rispettato indipendentemente da tutto?

2- Se venisse applicata la tabella scale posso avvalermi delle spese ingiustamente pagate nei 5 anni precedenti? posso chiedere un ricalcolo e quindi un conguaglio?
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Pare che per dividere le spese delle scale (non essendoci una tabella apposita per le scale disciplinata contrattualmente , ossia allegata al primo atto di vendita c.d. atto pilota) per “facta concludentia” sia stato accettato che il riparto avvenisse in deroga alle disposizioni ex art. 1124 (non 1123) - Pertanto a mio avviso per il pregresso non si puo’ fare nulla
Per il futuro la variazione dei millesimi di gestione si potrebbe tentare di approvarla con le maggioranze indicate nella sentenza sottocitata. E se tale delibera non venisse impugnata nei canonici trenta giorni (dall’assemblea per i presenti o dal ricevimento del verbale per gli assenti) la nuova ripartizione diverrebbe non impugnabile (chi la impugnasse potrebbe poggiare su pronuncie giurisprudenziali contrarie che pure ci saranno).
Non pervenendo ad alcuna positiva conclusione non rimarrebbe altro che adire le vie legali fino ad aprile 2011 o ,dopo tale epoca, rivolersi obbligatoriamente (prima di coltivare il contenzioso) del nuovo istituto della conciliazione
cordialità

APPENDICE
Art.69 disposizione attuazione del codice civile:I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano.

Tribunale di Milano, sentenza 12 febbraio 2007, n. 1812 Per la modifica delle tabelle millesimali non contrattuali non occorre l'unanimita ma basta la sola maggioranza.
Il Tribunale ha precisato che l’assemblea può approvare o modificare, con le maggioranze stabilite dall’art. 1136, comma 2, CC ( mia nota:maggiornaza intervenuti e almeno 500 millesimi favorevoli) senza incorrere in alcuna nullità, la tabella di natura non contrattuale.
La delibera assembleare potrà solo essere annullata solo nel caso in cui non tenga conto della disposizione di cui all’art. 1123, 1124, 1126 CC.
 

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