Nel nostro comprensorio ci sono sei palazzine (ciascuna costituente un condoninio a se') servite da una strada comune, ora chiusa da un cancello telecomandato.
In passato è stato costituito un Intercondominio, ma senza atto registrato nè il consenzo di tutti i proprietari, con tanto di amministratore.
Quest'ultimo fece redigere una tabella millesimale,
secondo la quale le spese di manutenzione e pulizia della strada sono suddivise in base alla distanza di ciascuna palazzina rispetto all'inizio della strada.

A mio avviso, trattandosi di proprietà comune indivisibile, le spese vanno ripartite in base ai millesimi di proprietà di ciascun edificio, non influendo la maggiore o minore utilizzazione dovuta all'ubicazione degli edifici rispetto alla strada stessa.

Mi pare che ciò sia chiaramente indicato nella sentenza della Cassazione Sez.Unite n. 18477 2010.

Qualcuno è in grado di commentare questa interpretazione? GRAZIE!
 

Alessia Buschi

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Ciao,
quando parli di "Intercondominio" intendi dire Supercondominio.
La costituzione del supercondominio è uguale a quella del condominio, si decide tramite assemblea, mi spiego meglio, il supercondominio si costituisce in due fasi, o è già predisposto e contemplato nel regolamento contrattuale redatto dal costruttore, oppure essendo originariamente un unico condominio, dallo scioglimento ai sensi degli artt. 61 e 62 cc. in più condomini che dovranno gestire insieme le parti comuni.
Ogni condominio avrà un suo amministratore oppure uno stesso per tutti i condomini, ma ce ne dovrà essere un'altro che gestirà solo le parti comuni, come i giardini, cortili ecc.
Essendo la strada/cortile parte comune, questa non è soggette a divisione ai sensi dell'art. 1119 cc, a meno che non ci siano più cortili ad uso di ogni singolo condomino, ma non è questo il caso e pertanto la suddivisione delle spese deve essere fatta per millesimi di proprietà fra tutti, art. 1123 cc. 1° comma e non 2°.
 
Grazie Alessia :fiore:
anche se il dettato degli articoli del CC è esaustivo,
ci deve essere una sentenza della Cassazione che ribadisce il concetto dell'imputazione per i millesimi e non per la distanza dei fabbricati rispetto all'inizio della strada. La conosci?
Ciao, ancora grazie e cordiali saluti
Stefano
 

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