valerionesi

Nuovo Iscritto
Dai solai dei garages interrati, si riscontrano perdite d'acqua piovana.
Gli interventi per il ripristino dell'impermeabilizzazione prevedono diverse lavorazioni :
impianto cantiere
scavo del terreno sovrastante
asportazione vecchia impermeabilizzazione
rifacimento nuova impermeabilizzazione + tessuto non tessuto
riposizionamento del terreno precedentemente asportato
nuova piantumazione
Come vanno ripartite queste spese?
L'amministratore si riferirebbe all'art 1126 del C.C. assegnando 2/3 dell'intero costo ai proprietari dei garage ed 1/3 al condominio.
A mio avviso sarebbe più corretta l'applicazione dell'art 1125, dividendo al 50% tra proprietari dei garage e condominio le opere prettamente interessate dalla manutenzione (scavo+demolizione+ nuova impermeabilizzazione), mentre il riposizionamento della terra e la piantumazione andrebbero interamente addebitate al condominio, mentre gli interventi all'interno dei garage(intonacatura + tinteggiatura) andrebbero ai proprietari dei singoli garages.
Qualcuno sa indicarmi l'ipotesi giurichimante più attendibile?
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
Rispondo a valerio nesi La riparazione della soletta dei box va divisa con l'art. 125 c.c. tutti gli utilizzatori dei box pagano il rifacimento della guaina ed il ripristino della pavimentazione i proprietari sottostanti pagano l'imbiancatura e le decorazioni sottostanti, credo di essermi spiegato pagano solo gli utilizzatori sia sopra che quelli sottostanti i box geom bettinelli adime casa
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Dal Codice Civile :
Art. 1125 Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai

Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

Art. 1126 Lastrici solari di uso esclusivo

Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno (att. 68 e seguenti).

:daccordo:
 

valerionesi

Nuovo Iscritto
Preciso che sopra i garages (solo di alcuni condomini) che presentano le infiltrazioni d'acqua, c'è un giardino accessibile a tutti i condomini quindi di proprietà condominiale.
Detto questo l'art. 1125 parla di copertura di pavimento. Dal momento che non esiste una pavimentazione, bensì un giardino, quale delle lavorazioni menzionate potrebbero essere equivalenti alla pavimentazione e quindi a carico della proprietà superiore e cioè dell'intero condominio? Solo le opere di giardinaggio? Oppure anche il rinterro? Nella risposta di Bettinelli sembra che anche la guaina possa essere addebitata al condominio. E' corretto?

Preciso che sopra i garages (solo di alcuni condomini) che presentano le infiltrazioni d'acqua, c'è un giardino accessibile a tutti i condomini quindi di proprietà condominiale.
Detto questo l'art. 1125 parla di copertura di pavimento. Dal momento che non esiste una pavimentazione, bensì un giardino, quale delle lavorazioni menzionate potrebbero essere equivalenti alla pavimentazione e quindi a carico della proprietà superiore e cioè dell'intero condominio? Solo le opere di giardinaggio? Oppure anche il rinterro? Nella risposta di Bettinelli sembra che anche la guaina possa essere addebitata al condominio. E' corretto?
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
In risposta a Valerio Nesi -- la rottura della guaina di una soletta soprastante le autorimesse quando si rovinano non si sa dove può essere rottura ed è impossibile centrare il punto esatto essendo che le infiltrazioni possono essere da qualsiasi parte, pertanto le spese vanno divise con l'art. 1125 c.c. e anche la spesa della guaina oltre al rifacimento del giardino a carico dei proprietari di tutti i condomini proprietari del giardino, e le riparazioni sottostanti a carico dei proprietari sottostanti, spero di aver chiarito il suo quesito la saluto Geom. Bettinelli adimecasa
 

agostino070740

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Gent.Sigg.se può servire,il ns. regolamento contrattuale recita, solaio di supporto del giardino a copertura della autorimessa: condominio 90% - autorimessa 10%;

infrastrutture poste sul solaio di copertura della autorimessa: autorimessa 30% - condominio 70%
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto