valbe

Nuovo Iscritto
salve
un condominio ha dei box seminterrati e in adiacenza un grande cortile lastricato che non costituisce copertura dell'immobile o di sue parti. Il cortile è a quota pt (sopra la quota parcheggi), ad accesso libero pedonale dalla strada pubblica ed è svincolato in ogni modo dai box. personalmente, credo che il cortile possa essere considerato una dotazione e una fruizione per gli appartamenti e non per i box. mi chiedo quindi se al rifacimento del lastrico del suddetto cortile debbano contribuire anche i proprietari dei soli parcheggi. Se si, è possibile considerare una suddivisione 1/3 proprietari degli appartamenti e 2/3 tutti i proprietari compresi quelli dei box? grazie tante! (ovviamente sono proprietaria del box :basito:)
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Se si, è possibile considerare una suddivisione 1/3 proprietari degli appartamenti e 2/3 tutti i proprietari compresi quelli dei box? grazie tante! (ovviamente sono proprietaria del box

Se il cortile è una "dotazione" del condominio tutti dovrebbero partecipare alle spese in funzione dei millesimi di proprietà generale, sempre che il cortile non costituisca copertura per i box interrati.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Bisogna valutare se forse potrebbe essere il caso di questa sentenza, la quale dice in sostanza che la spesa deve essere ripartita al 50% tra i proprietari della copertura e il 50% tra quelli coperti, ossia non il 1126 ma l'art. 1125 cc;

Ripartizione delle spese di cortili e viali d'accesso condominiali: inapplicabile principio dei 2/3
Le spese di manutenzione di una struttura condominiale (cortile-viali d’accesso) che funge anche da copertura di locali interrati (come magazzini, box ecc.) vanno suddivise in base all’art. 1125 c.c. e cioè in parti uguali dai proprietari delle due strutture, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Secondo la Corte di Cassazione qualora il cortile condominiale svolga contemporaneamente la funzione di copertura delle autorimesse sottostanti, in caso di rifacimento del manto di copertura (nel caso la posa di una nuova guaina impermeabilizzante e una nuova pavimentazione), non si può applicare il principio di ripartizione di cui all'art 1126 c.c.:
- 1/3 a carico di chi esercita il calpestio;
- 2/3 ai proprietari dei locali sottostanti;
ma il principio di cui all'art. 1125 c.c.
- pavimentazione (copertura del pavimento art. 1125 c.c.) a carico di tutti i condomini e suddivisa per i millesimi di proprietà;
- intonaco, tinta e decorazioni a carico dei proprietari dei locali sottostanti;
- il resto delle spese 50% a carico di tutti i condomini e 50% a carico del proprietario dei locali sottostanti. (Cassazione, Sez. II, 14/09/2005 n. 18194)
 

Campanea

Nuovo Iscritto
sono d'accordo con meri56 in quanto trattasi di dotazione del condominio e non di copertura dei box auto, per cui tutti devono partecipare alle spese di manutenzione in base ai millesimi di proprietà.
cordiali saluti.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Bisogna vedere cosa si intende per "dotazione" del condominio, se è un lastrico di copertura ad un garage comune (con box) allora potrebbe trattarsi di lastrico che funge da tetto (cc art. 1126 cc), allora 1/3 a carico dei condomini proprietari che calpestano lo stesso e 2/3 a chi sta sotto (cui questo lastrico funge da tetto), difficile è dire che tutti sono proprietari nella stessa maniera e ripartire la spesa semplicemente per mlm di proprietà comune, appunto perchè l'uso è diverso (uno per calpestio e uno di copertura), la sentenza che ho precedentemente postato, invece taglia questo principio, e dice che le spese sono al 50% tra le due funzioni (tetto e calpestio), quindi non prende assolutamente in esame la partizione di cui all'art 1123 cc 1° comma, il quale in questo caso secondo il mio parere è praticamente fuori luogo e inapplicabile.
Di conseguenza, o si applica l'art. 1126 cc oppure l'art 1125 cc, a scelta e discrezione di che deve decidere, ma non l'art. 1123 cc 1°c. perchè l'uso è diverso.
 

ergobbo

Membro Attivo
box seminterrati e in adiacenza un grande cortile lastricato che non costituisce copertura dell'immobile o di sue parti.

Più chiaro di così... la spesa si divide con il 1123 CC. Rimane da stabilire con quale comma.


Il cortile è a quota pt (sopra la quota parcheggi), ad accesso libero pedonale dalla strada pubblica ed è svincolato in ogni modo dai box. personalmente, credo che il cortile possa essere considerato una dotazione e una fruizione per gli appartamenti e non per i box.

A meno che non sia stabilito il contrario dal RdC (o da altro titolo), le aree comuni sono comuni a tutti i condomini. In questo caso vale il I comma e la spesa va divisa per millesimi della tab "A".:daccordo:
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
le aree comuni sono comuni a tutti i condomini. In questo caso vale il I comma e la spesa va divisa per millesimi della tab "A".:daccordo:
Infatti in questo caso sembra NON sia così
Il cortile è a quota pt (sopra la quota parcheggi), ad accesso libero pedonale dalla strada pubblica ed è svincolato in ogni modo dai box.
Con la conseguenza che non è possibile applicare l'art. 1123 cc in nessuno dei 3 commi previsti.
 

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