romoloRM

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Buonasera a tutti , l'amministratore del palazzo dove abito ha mandato comunicazione per assemblea riguardante il superbonus , trascrivo testualmente il testo
Superbonus 110% . La relazione tecnica di valutazione preliminare è stata inviata ai condomini , la suddetta relazione indica la possibilità di guadagnare due classi energetiche e quindi accedere al superbonus 110% .Eventuali difformità rispetto al progetto di costruzione non costituiscono più ostacolo per il bonus , ma il Comune si riserva la facoltà di accertare e procedere in merito .

La domanda scusate ma non essendo assolutamente competente è .. cosa andrebbe ad accertare il comune ?

Grazie a tutti per qualsiasi info in merito
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
cosa andrebbe ad accertare il comune ?
La legittimità dell'immobile oggetto di intervento, la cui valutazione resta impregiudicata.
Infatti la decadenza del beneficio fiscale opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati (relativi agli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967);
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni.
 

romoloRM

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Grazie per la risposta , quindi visto che ho preso questo appartamento nel 91 e a quell'epoca non si guardavano tante cose quando davano il mutuo quindi non hanno fatto obbiezioni per il fatto che il vecchio proprietario ha creato uno sgabuzzino e un palchettone rimpiccolendo la camera da letto che sarebbe stata enorme io dovrei per accedere al bonus sanare questa difformità giusto ?
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
La legittimità dell'immobile oggetto di intervento, la cui valutazione resta impregiudicata.
Infatti la decadenza del beneficio fiscale opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati (relativi agli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967);
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni.
Sarà l'età, ma questa esposizione non mi è chiara.
C) Se nella attestazione dei dati manca "perchè mai prodotto", il provvedimento che ha sanato degli abusi edilizi, che quindi tali restano, che fine fa il "beneficio fiscale"?
 

griz

Membro Storico
Professionista
Sarà l'età, ma questa esposizione non mi è chiara.
C) Se nella attestazione dei dati manca "perchè mai prodotto", il provvedimento che ha sanato degli abusi edilizi, che quindi tali restano, che fine fa il "beneficio fiscale"?
da quanto ho capito non succede nulla, il comune potrà eventualmente intervenire per sanzionare gli abusi
 

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