In effetti la parola "obbligo" sul art. 1129 del Codice Civile non è menzionata neppure nella vecchia versione, in pratica se i condomini riuniti in assemblea non nominano l'amministratore e/o non effettuano il ricorso, nessuno verrà mai a imporre nulla.
Se l’assemblea non provvede ciascun condomino può rivolgersi al Tribunale del luogo in cui è ubicato l’immobile per ottenere un provvedimento che, nei fatti, rappresenta un surrogato della deliberazione di nomina.
Accade spesso, nella prassi quotidiana v’è la riprova di quest’affermazione, che in condomini nei quali la nomina è obbligatoria non vi si provveda. Non solo per mancanza di accordo ma, alle volte, anche per una valutazione di sostanziale inutilità della figura del legale rappresentante. In questo contesto, pur essendovi l’obbligo di nominare l’amministratore, se nessuno vi provvede nei modi appena descritti…non accade nulla! Proprio così! All’inadempimento dell’obbligo non corrisponde alcuna sanzione. Si può andare avanti per anni in tal modo: quando serve uno dei condomini fa qualcosa. Si badi: non stiamo parlando del così detto amministratore interno ma di una gestione collegiale, si potrebbe dire quasi anarchica, della compagine. Ognuno fa ciò che serve con il tacito consenso del dirimpettaio. In piena armonia o, quanto meno, senza grosse frizioni. --- nota dell'avvocato Alessandro Gallucci
Comunque aggiungo una mia considerazione personale, non mi sentirei tranquillo senza amministratore.