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Odraccir

Ospite
Mi riferisco ad una struttura composta da tre fabbricati. Niente amministratore.Vorrei sapere se una unità abitativa rimane vuota con l'utenza idrica sigillata e senza corrente elettrica è obbligata comunque a pagare la svuotatura dei pozzi neri oppure no. C'è un modo per evitare di pagarla se l'appartamento non è abitato?
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Innanzi tutto con il 18 di questo mese avreste dovuto nominare un amministartore, se nei tre fabbricati ci sono più unità immobiliari adibite ad abitazione. Cosa diversa è se i fabbricati sono edifici adibiti ad uso agricolo con due/tre famiglie residenti. Se il fabbricato nel quale è inserito l'unità abitativa di cui parli è allacciato ad un pozzo nero, per il semplice fatto che l'appartamento è allacciato deve pagare la sua parte di spese di straordinaria manutenzione e partecipare con una quota fissa per la manutenzione ordinaria (perché il pozzo nero è sempre a sua disposizione), può essere esonerato dal pagamento delle spese vive per lo spurgo. Se l'intervento per lo svuotamento contempla anche la disostruzione e la pulizia della condotta di adduzione del fabbricato al pozzo nero queste operazioni e il costo dell'uscita dovranno essere comunque addebitate anche all'appartamento vuoto.
Tuttavia volevo fare una considerazione a proposito di quello che tu chiami "pozzo nero". Non so in quale regione tu abiti però i pozzi neri sono stati messi al bando da parecchio tempo: nelle piccole comunità non raggiunte dalla fognatura pubblica lo smaltimento degli scarichi domestici deve avvenire per scarico in corpo idrico o nel sottosuolo per subirrigazione o mediante impianto di fito-evapo-traspirazione, dopo trattamento in una fossa Imhoff (che non è un pozzo nero).
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Innanzi tutto con il 18 di questo mese avreste dovuto nominare un amministartore, se nei tre fabbricati ci sono più unità immobiliari adibite ad abitazione.
L'art. 1129 c.c. non prevede l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore in base al numero dei fabbricati, e tanto meno in base al numero delle unità immobiliari (che siano adibite ad abitazione o no). Ma solo se i condòmini sono più di otto.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
L'art. 1129 c.c. non prevede l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore in base al numero dei fabbricati, e tanto meno in base al numero delle unità immobiliari (che siano adibite ad abitazione o no). Ma solo se i condòmini sono più di otto.
L' articolo del c.c. al quale tu fai riferimento è stato così sostituito dall'art. 9 L. 11.12.2012, n. 220 con decorrenza dal 18.06.2013.
"(Nomina e revoca dell'amministratore). - Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.
Ecco perché avevo scritto nel mio precedente intervento 2 o 3 famiglie residenti in un contesto agricolo.
In un contesto urbano, anche con l'articolo del vecchio codice, essere in 8 condomini e non avere l'amministratore diventa piuttosto dura la gestione dei servizi comuni.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
In effetti la parola "obbligo" sul art. 1129 del Codice Civile non è menzionata neppure nella vecchia versione, in pratica se i condomini riuniti in assemblea non nominano l'amministratore e/o non effettuano il ricorso, nessuno verrà mai a imporre nulla.

Se l’assemblea non provvede ciascun condomino può rivolgersi al Tribunale del luogo in cui è ubicato l’immobile per ottenere un provvedimento che, nei fatti, rappresenta un surrogato della deliberazione di nomina.
Accade spesso, nella prassi quotidiana v’è la riprova di quest’affermazione, che in condomini nei quali la nomina è obbligatoria non vi si provveda. Non solo per mancanza di accordo ma, alle volte, anche per una valutazione di sostanziale inutilità della figura del legale rappresentante. In questo contesto, pur essendovi l’obbligo di nominare l’amministratore, se nessuno vi provvede nei modi appena descritti…non accade nulla! Proprio così! All’inadempimento dell’obbligo non corrisponde alcuna sanzione. Si può andare avanti per anni in tal modo: quando serve uno dei condomini fa qualcosa. Si badi: non stiamo parlando del così detto amministratore interno ma di una gestione collegiale, si potrebbe dire quasi anarchica, della compagine. Ognuno fa ciò che serve con il tacito consenso del dirimpettaio. In piena armonia o, quanto meno, senza grosse frizioni. --- nota dell'avvocato Alessandro Gallucci

Comunque aggiungo una mia considerazione personale, non mi sentirei tranquillo senza amministratore.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
L'art. 1129 c.c. non prevede l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore in base al numero dei fabbricati, e tanto meno in base al numero delle unità immobiliari (che siano adibite ad abitazione o no). Ma solo se i condòmini sono più di otto.

Esatto.:ok:

Comunque aggiungo una mia considerazione personale, non mi sentirei tranquillo senza amministratore.
Ritengo sia una valida considerazione.:ok:
 

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