Un saluto cordiale a tutti i partecipanti del forum, ebbene si, come si evince dal titolo della discussione se il conduttore lascia l'immobile prima del 1° luglio dell'anno, la tari (una volta tarsu poi tares e ora tari) per quel periodo dell'anno è a carico del proprietario. Questa è l'affermazione, ed è purtroppo vera visto che ho controllato la legge istitutiva della iuc di cui la tari fa parte (legge 147 del 2013), dell'ufficio tributi del mio comune.
Essa recita:
643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Ho obiettato che l'art. 643 parla di detenzione temporanea ma mi hanno risposto che un conduttore che dal primo gennaio dell'anno lascia l'immobile prima del 1° luglio di quell'anno, per loro è occupazione temporanea anche se il contratto è di anni addietro.
In parole povere mentre con la vecchia tarsu il limite temporale dei sei mesi era riferito al contratto, con la tari questo limite viene spostato all'occupazione nell'anno solare, poco rileva che il contratto sia un 4+4 o un 3+2.
Quindi volendo fare un esempio, un immobile affittato già da due anni, se il conduttore lascia l'immobile il 31 maggio la tari dal 1° gennaio al 31 maggio (secondo loro) è a carico del locatore, poniamo il caso che l'immobile viene riaffittato il 1° settembre questo vuol dire che parlando sempre di anno solare dal 1° settembre al 31 dicembre sono 4 mesi quindi anche questo periodo essendo inferiore ai 6 mesi è a carico (sempre secondo loro) del locatore. Restano da definire i tre mesi intermedi ma già mi hanno detto che se ci sono i contatori, anche se le utenze non sono attive, anche li paga il locatore.
Come sempre pagano solo i soliti noti. La cosa non mi quadra, penso di fare interpello all'Agenzia delle Entrate.
Chiedo se qualcuno ha avuto esperienza al riguardo.
Essa recita:
643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Ho obiettato che l'art. 643 parla di detenzione temporanea ma mi hanno risposto che un conduttore che dal primo gennaio dell'anno lascia l'immobile prima del 1° luglio di quell'anno, per loro è occupazione temporanea anche se il contratto è di anni addietro.
In parole povere mentre con la vecchia tarsu il limite temporale dei sei mesi era riferito al contratto, con la tari questo limite viene spostato all'occupazione nell'anno solare, poco rileva che il contratto sia un 4+4 o un 3+2.
Quindi volendo fare un esempio, un immobile affittato già da due anni, se il conduttore lascia l'immobile il 31 maggio la tari dal 1° gennaio al 31 maggio (secondo loro) è a carico del locatore, poniamo il caso che l'immobile viene riaffittato il 1° settembre questo vuol dire che parlando sempre di anno solare dal 1° settembre al 31 dicembre sono 4 mesi quindi anche questo periodo essendo inferiore ai 6 mesi è a carico (sempre secondo loro) del locatore. Restano da definire i tre mesi intermedi ma già mi hanno detto che se ci sono i contatori, anche se le utenze non sono attive, anche li paga il locatore.
Come sempre pagano solo i soliti noti. La cosa non mi quadra, penso di fare interpello all'Agenzia delle Entrate.
Chiedo se qualcuno ha avuto esperienza al riguardo.