casanostra

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Un saluto cordiale a tutti i partecipanti del forum, ebbene si, come si evince dal titolo della discussione se il conduttore lascia l'immobile prima del 1° luglio dell'anno, la tari (una volta tarsu poi tares e ora tari) per quel periodo dell'anno è a carico del proprietario. Questa è l'affermazione, ed è purtroppo vera visto che ho controllato la legge istitutiva della iuc di cui la tari fa parte (legge 147 del 2013), dell'ufficio tributi del mio comune.
Essa recita:

643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Ho obiettato che l'art. 643 parla di detenzione temporanea ma mi hanno risposto che un conduttore che dal primo gennaio dell'anno lascia l'immobile prima del 1° luglio di quell'anno, per loro è occupazione temporanea anche se il contratto è di anni addietro.
In parole povere mentre con la vecchia tarsu il limite temporale dei sei mesi era riferito al contratto, con la tari questo limite viene spostato all'occupazione nell'anno solare, poco rileva che il contratto sia un 4+4 o un 3+2.
Quindi volendo fare un esempio, un immobile affittato già da due anni, se il conduttore lascia l'immobile il 31 maggio la tari dal 1° gennaio al 31 maggio (secondo loro) è a carico del locatore, poniamo il caso che l'immobile viene riaffittato il 1° settembre questo vuol dire che parlando sempre di anno solare dal 1° settembre al 31 dicembre sono 4 mesi quindi anche questo periodo essendo inferiore ai 6 mesi è a carico (sempre secondo loro) del locatore. Restano da definire i tre mesi intermedi ma già mi hanno detto che se ci sono i contatori, anche se le utenze non sono attive, anche li paga il locatore.
Come sempre pagano solo i soliti noti. La cosa non mi quadra, penso di fare interpello all'Agenzia delle Entrate.
Chiedo se qualcuno ha avuto esperienza al riguardo.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
La cosa non mi quadra, penso di fare interpello all'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle entrate non è competente a fornire un proprio parere in merito alla corretta interpretazione delle norme che riguardano la gestione della TARI, che è un tributo locale. L'interpello sarebbe quindi inammissibile e non produrrebbe gli effetti di cui all'art. 11 della legge n. 212/2000.
La competenza a decidere in ordine a tale tipologia di istanza è attribuita esclusivamente al comune, in quanto titolare della potestà di imposizione, nella quale è compreso l'esercizio dei poteri di accertamento del tributo.
Ciò premesso, la tesi dell'Ufficio tributi del comune è corretta.
 
Ultima modifica:

casanostra

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Grazie Nemesis, vuol dire che ogni fine ed inizio locazione gli farò i conti e mi farò dare l'importo.
La competenza a decidere in ordine a tale tipologia di istanza è attribuita esclusivamente al comune, in quanto titolare della potestà di imposizione
E' come chiedere all'oste se il vino è buono.
Comunque mi cercassero loro.
 

Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Allora è un termine che non serve a nulla, è solo il nome dato all'insieme di tre imposte, IMU, TASI e TARI. E allora ognuna va calcolata a sé. In Inghilterra non c'è.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Il Governo (italiano!) ha già annunciato che nel 2016 ci sarà la nuova Local Tax.
Quindi prepariamoci a dimenticare IUC - IMU - TASI ecc. E a studiare come si dovranno fare i nuovi calcoli!
 
B

Bluechewanna

Ospite
Comunque mi cercassero loro.

Se non paghi interamente il dovuto, riceverai un avviso di accertamento in rettifica (anche relativo a più anni di imposta) entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui l'inesatto versamento è stato commesso, con il termine di pagamento di 60 giorni. Se non effettui il dovuto versamento, si procede alla ricossione coattiva del tributo con l'iscrizone a ruolo.


Un saluto cordiale a tutti i partecipanti del forum, ebbene si, come si evince dal titolo della discussione se il conduttore lascia l'immobile prima del 1° luglio dell'anno, la tari (una volta tarsu poi tares e ora tari) per quel periodo dell'anno è a carico del proprietario. Questa è l'affermazione, ed è purtroppo vera visto che ho controllato la legge istitutiva della iuc di cui la tari fa parte (legge 147 del 2013), dell'ufficio tributi del mio comune.
Essa recita:

643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Ho obiettato che l'art. 643 parla di detenzione temporanea ma mi hanno risposto che un conduttore che dal primo gennaio dell'anno lascia l'immobile prima del 1° luglio di quell'anno, per loro è occupazione temporanea anche se il contratto è di anni addietro.
In parole povere mentre con la vecchia tarsu il limite temporale dei sei mesi era riferito al contratto, con la tari questo limite viene spostato all'occupazione nell'anno solare, poco rileva che il contratto sia un 4+4 o un 3+2.
Quindi volendo fare un esempio, un immobile affittato già da due anni, se il conduttore lascia l'immobile il 31 maggio la tari dal 1° gennaio al 31 maggio (secondo loro) è a carico del locatore, poniamo il caso che l'immobile viene riaffittato il 1° settembre questo vuol dire che parlando sempre di anno solare dal 1° settembre al 31 dicembre sono 4 mesi quindi anche questo periodo essendo inferiore ai 6 mesi è a carico (sempre secondo loro) del locatore. Restano da definire i tre mesi intermedi ma già mi hanno detto che se ci sono i contatori, anche se le utenze non sono attive, anche li paga il locatore.
Come sempre pagano solo i soliti noti. La cosa non mi quadra, penso di fare interpello all'Agenzia delle Entrate.
Chiedo se qualcuno ha avuto esperienza al riguardo.

Ingrato. :sorrisone: Ringrazia, piuttosto. :^^: A Velletri non paghi la TASI sulle case locate. Perchè se il tributo fosse dovuto, anche nel caso in cui la detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi (e la frazione di mese superiore a 15 giorni è equiparata all'intero mese) nel corso dello stesso anno solare (a prescindere dalla durata contrattuale), anche la TASI la pagheresti sempre e solo tu, beninteso sempre che sia superiore a 12 euro (salvo diversa disposizione comunale). Tanto, che ce frega! :^^: Con ogni probabilità dal prossimo anno gli inquilini non pagheranno più la quota TASI. :occhi_al_cielo:
 

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