rossellaventura

Nuovo Iscritto
vorrei porre all'attenzione di questo forum un argomento in parte controverso.
i soggetti che sono stati dapprima interdetti dal tribunale per patologie psichiatriche croniche e successivamente inabilitati , (al posto del tutore subentra l'amministratore di sostegno) , secondo la legge possono sia contrarre matrimonio, sia fare testamento.
per cio' che concerne il testamento ,un avvocato mi ha detto che 'e in realta' impugnabile, dato che bisognerebbe accertare se nel momento in cui e' stato fatto il soggetto era poi in grado di intendere e di volere.
per cio' che concerne il matrimonio, chi sposa una persona inabilitata e comunque affetta da patologia psichiatrica piu' o mneo invalidante, non e' passibile di circonvenzione di incapace?
grazie
 

raflomb

Membro Assiduo
Mi sembra di capire che il soggetto al momento sia stato dichiarato inabilitato e non interdetto. In questo caso esso può contrarre regolarmente matrimonio e redigere testamento, vedi di seguito:
L'inabilitazione lascia una limitata capacità di agire e in questo si differenzia dell'interdizione. L'inabilitato, infatti, può compiere atti di natura non patrimoniale, per esempio riconoscere un figlio naturale, contrarre matrimonio, fare testamento. Può inoltre amministrare autonomamente i propri beni e compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione, è necessaria invece l'assistenza e il consenso del curatore, o addirittura, per atti di particolare rilievo, l'autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale. L'inabilitato per esempio, può continuare l'esercizio di un’impresa commerciale, con l’autorizzazione del tribunale e su parere del giudice tutelare, come è stabilito dall’articolo numero 425 del Codice Civile.

Gli atti compiuti senza il consenso del curatore o senza le autorizzazioni prescritte possono essere annullati. Quando il curatore rifiuta il proprio consenso o in caso di conflitto di interessi, l'inabilitato può chiedere al giudice tutelare di nominare un curatore speciale che lo assista in quella operazione. Un caso particolare riguarda la donazione che, a differenza degli altri atti giuridici, può essere annullata anche se compiuta prima della sentenza di inabilitazione o della nomina del curatore.

Per quanto riguarda l’interdizione, dopo la pubblicazione della sentenza, l'interdetto perde la capacità di agire. Tutti gli atti da lui compiuti in seguito alla sentenza, o anche dopo la nomina di un tutore provvisorio, sono quindi annullabili.

Possono chiedere l'annullamento di tali atti il tutore, gli eredi o gli aventi causa dell'interdetto. Ai fini dell'annullamento non è necessario dimostrare il pregiudizio per l'interdetto o la malafede della controparte.
 

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