incore

Nuovo Iscritto
Spero di aver azzeccato la sezione giusta in cui pubblicare il mio post!Vorrei sapere cosa sia una strada vicinale e che differenze ci sono tra la strada vicinale e quella comunale. Grazie mille
 

GIANLUCA69

Membro Attivo
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la strada vicinale è definita all'art. 3, n. 52, cod. str. come strada privata ad uso pubblico; l'inserimento della stessa nell'elenco delle strade comunali vicinali è considerato solo un indizio dell'uso pubblico e del conseguente assoggettamento al regime demaniale che comporta l'esercizio del potere di autotutela possessoria anche tramite l'adozione di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la tutela dell'incolumità pubblica e/o della circolazione pubblica; in mancanza (o in senso contrario nel caso di inserimento) sono, comunque, da considerare (o non considerare) strade vicinali quelle strade su cui si (non si) verifica il passaggio di una determinata collettività, che hanno (non hanno) un collegamento con la via pubblica, e su cui il passaggio si protragga (non si protragga) da tempo immemorabile; vi sono poi le strade vicinali private "ex collatione privatorum agrorum" alle quali non si applica il regime pubblicistico; riguardo, infine, a eventuali partecipazione alle spese di manutenzione imposte dal Comune occhio agli artt. 30 e 31 cod. str..
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
la sostanziale differenza è che la strada vicinale ad uso pubblico devi pagare la manutenzione, la strada comunale la manutenzione la paga il Comune ciao:idea:
 

GIANLUCA69

Membro Attivo
Professionista
l'equazione strada vicinale = strada privata = obbligo di manutenzione a carico dei proprietari strada, vale solo se la strada vicinale è stata costruita con il contributo di tutti i proprietari limitrofi dei terreni da essa attraversati e per l'uso esclusivo dei soli proprietari dei medesimi -"ex collatione privatorum agrorum"-; la strada vicinale -pubblica o privata- ad uso pubblico è sottoposta al regime dell'art. 3 d.lgt. 01.09.1918 n. 1446 e, pertanto, l'esonero del comune dalla partecipazione alle spese di manutenzione non è così scontato valendo, comunque, il principio generale in materia di servitù di cui all'art. 1069 cod. civ.; laddove la natura pubblica o privata della strada vicinale -specie se lastricata, illuminata, servita di rete fognaria, ecc. ed insistente in centro abitato- non sia così pacifica, in caso di spese per opere di ripristino di muri di sostegno e/o ripe occhio anche all'art. 30 e 31 cod. str.; ciao!
 

incore

Nuovo Iscritto
Grazie mille per le risposte =)
vorrei avere un'altra informazione..la strada vicinale in questione (che non ha alcun numero di particella in catasto..viene identificata come strada vicinale)è stata costruita parecchi anni fa da parte di alcuni proprietari terrieri, che in quel tratto hanno ceduto parte del loro terreno per potersi permettere di raggiungere la strada comunale..purtroppo su quel tratto da qualche tempo passano anche altre persone con mezzi vari..la strada non è ad uso pubblico (non serve alcuna collettività)..io posso tutelarmi da eventuali tentativi futuri di ulteriore allargamento della strada stessa?e se si come?
 

GIANLUCA69

Membro Attivo
Professionista
se si tratta di tipica strada privata, costruita dai proprietari dei terreni che ne sono attraversati, con concessione di reciproca servitù di passo sui tratti non insistenti sulla rispettiva proprietà (di solito in forza di contratto), ciascun comproprietario ha uguali diritti su di essa e sottostà al limite di non impedire agli altri contitolari di farne parimenti uso; in mancanza di un regolamento che definisca modalità ed estensione dell'uso comune, ciascun comproprietario, anche senza il consenso degli altri, ha facoltà di impedire l'accesso (o l'eccesso) dell'uso della strada a terzi estranei attraverso l'installazione di sbarra o altri sistemi di chiusura, l'importante è il rispetto del sopra detto limite (p.e. la chiave del lucchetto deve essere consegnata a tutti i comproprietari); semmai il fatto che è identificata come strada vicinale, in quanto presumibilmente inserita nell'apposito elenco del comune, come scritto in altro post, presume l'uso pubblico sulla stessa (con le relative conseguenze che t'impediscono di agire come appena indicato) ed, allora, per far valere l'estinzione di tale uso dovrai attivarti presso il comune sollecitandone l'adozione di atto di declassamento. ciao!
 

incore

Nuovo Iscritto
Grazie mille della risposta Gianluca!!sei stato chiarissimo =)
approfitto ancora di te però =) si la stradina è stata ottenuta per cessione di alcune parti di terreno da parte dei vari comproprietari limitrofi (3 in totale)..non esiste però alcun atto a riguardo..o almeno non ne esiste nessuno che io abbia a disposizione poichè sono entrato in possesso del terreno successivamente a questo accordo(per atto di vendita)..al catasto è riportata come strada vicinale..cosa devo fare adesso?cosa intendi quando scrivi:"
per far valere l'estinzione di tale uso dovrai attivarti presso il comune sollecitandone l'adozione di atto di declassamento."?

GRAZIE MILLE ANCORA!!
 

salves

Membro Assiduo
Professionista
Se al catasto è riportata come strada vicinale, o esisteva all'impianto del catasto, oppure tramite un accordo dei vari proprietari si è deciso di far risultare tale tratto prima terreno adesso strada vicinale, cioè una sorta di istituzione di passaggio consensuale, quindi dovresti in quest'ultimo caso trovare qualche documento che istituisce tale strada, invece se è sempre esistita penso che non troverai nulla.

Qualora qualcuno per esigenze della conduzione del fondo e dell'attività che opera, puo chiedere l'allargamento della strada mediante azione giudiziaria qualora qualcuno ne impedisca cio, fermo restando il pagamento dell'indennita del tratto di terreno da occupare per tale scopo al legittimo proprietario.

Ciao salves
 

GIANLUCA69

Membro Attivo
Professionista
in primis accerta se la strada compare nell'elenco delle strade vicinali del tuo comune recandoti all'ufficio urbanistica; in caso affermativo insieme agli altri comproprietari, anche per adesione alla tua istanza, chiedine la sdemanializzazione (o declassamento) per mancanza di uso pubblico o, tramite, atto formale costitutivo conclusivo di procedimento di declassificazione e previa istruttoria accertativa delle esigenze pubbliche e private a dismettere l'uso pubblico della strada, ovvero, tramite atto ricognitivo di precedenti fatti concludenti, univoci ed incompatibili con la conservazione della destinazione pubblica -i quali, però, non possono consistere né nel mero disuso prolungato da parte della collettività, né nell'inerzia della p.a. nella cura della strada e/o nell'impedire l'uso della stessa da parte di terzi- dai quali poter rilevare l'avvenuta rinuncia da parte del comune al ripristino della pubblica funzione del bene (p.e. l'adozione di una variante al p.r.g. che abbia apportato modifica al sistema viario o abbia modificato la destinazione d'uso). Fintantoché persiste la presunzione di uso pubblico qualunque intervento e/o opera interruttiva del pubblico transito da parte dei proprietari della strada è soggetta a provvedimento inibitorio/ripristinatorio/sanzionatorio da parte del comune.Ciao!
 

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