StLegaleDeValeriRoma

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Il caso in questione, di recente deciso dalla seconda sezione della Cassazione penale, riguardava il titolare di una agenzia immobiliare e una sua collaboratrice che il Tribunale di Genova dichiarava responsabili del reato di truffa aggravata per cui, oltre alla pena della reclusione, erano stati condannati in solido al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese a favore delle parti civili ovvero i promissari acquirenti.

Dopo aver ricevuto il mandato dal proprietario dell'immobile a vendere al prezzo di euro 1.100.000,00 l'agente, con raggiri consistiti nel dichiarare falsamente ai promissari acquirenti che il prezzo non trattabile richiesto era di Euro 1.200.000,00 con provvigione posta a carico della parte acquirente, li avevano indotti a stipulare un contratto preliminare a tali condizioni.
In precedenza l'agente aveva indotto la proprietaria a stipulare un altro preliminare al prezzo inferiore di euro 1.050.000,00.

In appello gli imputati erano stati assolti perché la truffa era stata tentata soltanto in danno della proprietaria e non delle parti civili, dal momento che ben poteva il mediatore trovare un acquirente disposto a pagare un prezzo più elevato.
Il procedimento infine è giunto all'esame della Cassazione a seguito del ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello e delle parti civili.
Va precisato che il difensore delle parti civili deduceva la violazione di legge in quanto l'agente, ai sensi dell'art. 3 legge n. 39/1989 e dell'art. 1759 cod. civ. era tenuto ad una puntuale informativa ad entrambe le parti di tutte le notizie relative alla valutazione e sicurezza dell'affare. I raggiri possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato pur se l'obbligo di dichiarare derivi da una norma extra penale (Cass. Sez. 2 sent. n. 41717 del 14.10.2009).
Il raggiro sarebbe consistito nell'indicare una richiesta di prezzo maggiore della venditrice. Anche riguardo alla provvigione non era stato riferito il reale accordo intervenuto con la parte venditrice.
I ricorsi sono stati accolti.
Gli artifizi o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa contrattuale possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, indipendentemente dal fatto che dette circostanze siano conoscibili dalla controparte con ordinaria diligenza. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 41717 del 14/10/2009 dep. 30/10/2009, caso di tentata truffa in cui il venditore di un immobile aveva taciuto il fatto che il mutuo per l'acquisto era stato stipulato da soggetto coinvolto in reato di corruzione con il rischio di possibile confisca per equivalente dell'immobile stesso).

Ricorrono gli estremi della truffa contrattuale tutte le volte che uno dei contraenti ponga in essere artifizi o raggiri diretti a tacere o a dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto.
Gli imputati, trascendendo l'incarico di mediazione, avevano promosso la stipula di due distinti contratti preliminari, uno con la venditrice ed uno con gli acquirenti, tutti indotti in errore dal silenzio serbato o dalla falsa rappresentazione delle circostanze di fatto.
La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello per un nuovo giudizio.

Avv. Luigi De Valeri
 
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Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Mi sembra che la sentenza della Cassazione sia giusta sopratutto nel principio di far punire chi illecitamente trae vantaggio. Nel caso specifico, se l'agente immobiliare aveva stimato troppo basse le richieste della parte venditrice poteva, o doveva, far sottoscrivere un mandato di vendita con la clausola con la quale se per ipotesi la parte agente fosse riuscita a far stipulare un contratto di vendita con un acquirente per un prezzo superiore a quello richiesto dalla parte mandante, la quota eccedente sarebbe stata acquisita dalla parte agente.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Esula dall'intermediazione si, non e' illegale, e' una intermediazione un po' più cara del solito. Mi farebbe piacere sapere pero' cosa si sarebbe scritto al rogito. Non e' mica tutto chiaro, a me.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Chi concepisce questi trucchetti ha delle strategie empiriche che solo lui sa ; in genere punta su soggetti che non conoscono bene le procedure e si lasciano condurre fidandosi .
A noi restano solo delle ipotesi a fronte di metodologie utilizzate molto di piu' di quel che si possa pensare (naturalmente si tratta di agenti disonesti, spesso consigliati da professionisti
senza scrupoli, quelli della Porsche per intenderci ) :
a) L'Agente potrebbe indurre il proprietario a promettere a vendere ad " un compagno di merende" alla cifra piu' bassa ; poi il "merendero " cederà il contratto al promissario acquirente ; si convincerà il proprietario a lasciare procura a vendere al complice in modo che questi intervenga al rogito; Il merendero incasserà tutto il prezzo e girerà al proprietario la sua spettanza
b) L'AG. potrebbe indurre il proprietario a contrattare la provvigione con il sistema del "supero" : Ti garantisco cento; quello che prendo in piu' resta a me ( legittima condizione )
o chissà quale altro pastrocchio ......

( se non fossi stato educato a non imbrogliare , oggi sarei ricco; non c'è bisogno in questo settore di essere dei geni ma semplicemente basta essere dei mascalzoni; le pene per truffa ,certo non sono un deterrente )
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
:maligno::sorrisone:IO NON LI CHIAMEREI AGENTI IMMOBILIARI, ma solamente intrallazzi, eppure certi clienti li vedono come dei bravi salvatori del ramo immobiliare
 

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