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Leggo e riporto le ultimissime sul punto:

"MEDIAZIONE: il TAR ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
12/04/2011
Oggetto: ANNULLAMENTO DEL D.M. N. 180 DEL 18 OTTOBRE 2010 - REGOLAMENTO ATTUATIVO MEDIAZIONE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, primo periodo (che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l’obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione), secondo periodo (che prevede che l’esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale), terzo periodo (che dispone che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice);
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, laddove dispone che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale."
Tutto qui,sinora.
Gatta
 

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