loryz

Nuovo Iscritto
buongiorno a tutti avrei bisogno di un parere su un quesito particolare.

abitiamo in un appartamento al secondo piano acquistato da mio marito come prima casa,
ora vogliamo ampliarci e unire l'appartamento al primo piano sempre con acquisto da parte di mio marito.
essendo quest'ultimo un appartamento che sarà poi (immediatamente) unito come ampliamento della prima casa è possibile l'acquisto alle stesse condizioni (prima casa)?

grazie
Loredana
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Credo ci siano speranze :
Acquisti di ulteriori quote dello stesso immobile
Si può fruire dell’agevolazione “prima casa”, in presenza di tutti gli altri requisiti soggettivi e oggettivi
previsti dalla legge, anche quando si acquistano quote di un immobile di cui si è già proprietari
di una parte.
Sulla stessa casa di abitazione l’agevolazione spetta anche nei seguenti casi:
- quando chi ha il diritto di usufrutto, uso o abitazione acquista la nuda proprietà dell’immobile;
- quando il nudo proprietario acquista il diritto di usufrutto, uso o abitazione.
Acquisto di abitazione contigua
L’agevolazione “prima casa”, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, spetta anche:
• quando si acquistano due appartamenti contigui destinati a costituire un’unica unità abitativa,
purché l’abitazione conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche non di lusso;
• quando si acquista un immobile contiguo ad un’altra casa di abitazione già acquistata (ad esempio
quando si acquista una stanza contigua).
Vedi pagina 18 di :
http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...ERES&CACHEID=b4d05500426dcec8adebbfc065cef0e8
:daccordo:
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
quando si acquistano due appartamenti contigui destinati a costituire un’unica unità abitativa,
purché l’abitazione conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche non di lusso;
vedi per le caratteristiche di lusso il dm 2 agosto 1969 c.d. legge Tupini
 

nuoviorizzonti

Membro Attivo
Professionista
quoto Tupini.... per farla breve (presumo possa essere l'unica condizione auspicabile)... la somma delle 2 unità (una volta accorpate catastalmente) non deve superare i 200 mq. se li supera è considerata unità di lusso e perde ogni agevolazione.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
Risposta x loryz e nuoviorizzonti, non solo perde le agevolazioni fiscali ma dovrà anche sopprimere, il subalterno con una fusione delle schede catastali in un unica scheda ed un solo subalterno, ciao adimecasa:triste:
 

geomarchini

Nuovo Iscritto
credo si parli però di superficie utile netta nella legge tupini... quindi loryz deve verificare questo; la pratica catastale e quella comunale sono semplici e veloci!
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
per esattezza

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6 del Dm 2 agosto 1969 (Gazzetta Ufficiale 218/69), sono di lusso le unità immobiliari con superficie utile superiore a mq 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e il posto macchina).Inoltre, ai sensi dell’articolo 5, sono ugualmente ritenute di lusso le case costituenti unico alloggio padronale, con superficie utile superiore a mq 200 (esclusi i balconi, terrazze, cantine, soffitte, le scale e il posto macchina), aventi come pertinenza, un’area scoperta superiore a sei volte quella coperta.
Qualora quest'area fosse inferiore al predetto limite (240 metri quadrati), la casa risulterebbe comunque di lusso se presentasse 5 caratteristiche, fra quelle indicate nell’elenco allegato al decreto suddetto, fra le quali: a) superficie utile superiore a mq 160 in unico alloggio; b) balconi e terrazze scoperte e coperte (portico) di superficie superiore a mq 65; c) porta d’ingresso in legno pregiato o massello; d) infissi interni di legno pregiato o massello; e) pavimenti in materiale pregiato (parquet o marmo in lastre) per una superficie superiore al 50% del totale; f) pareti rivestite in materiale pregiato o decorate a stucco per oltre il 30%; g) soffitti a cassettoni o decorati a stucco; h) impianto di condizionamento d’aria centralizzato; i) bagni di superficie superiore a mq 7, ovvero rivestiti in marmo per un’altezza superiore a cm 180
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto