afranco

Nuovo Iscritto
Sono uno dei quattro condomini di un condominio costituito da tre negozi rispettivamente di millesimi
39 39 104 e da appartamenti 818 millesimi appartenenti al quarto condomino.
Da molto tempo, l'ultimo rinnovo contrattuale risale al 2002, è installata un'antenna ripetitore di una nota azienda di telefonia, che ha col condominio, un contratto di affitto del lastrico solare i cui proventi sono ripartiti in millesimi ai quattro condomini.
Al tempo dell' installazione del ripetitore era stata chiesta ad ogni condomino la delega scritta dall'allora amministratore a trattare il contratto.
Da alcuni anni il quarto condomino (818 mill) ha reso partecipi gli altri condomini delle spese straordinarie luce scale ed ascensore e da qualche tempo anche ordinarie,(cifre accettabili) asserendo anche a ragione, che usufruendo dell'affitto dell'attico solare....
Pur essendo negozi a piano terra abbiamo accettato che ci vengano addebitati questi modici contributi, perchè comunque, sono sempre cifre coperte dai proventi dell'affitto del ripetitore.
Non soddisfatto delle cifre e non riuscendo ad imputarci ulteriori aumenti di spese...Nelle ultime assemblee condominiali ha esibito il proprio rogito, nel quale è specificato l'uso esclusivo dell'attico solare.
Essendo secondo lui di sua proprietà asserisce ora che l'affitto del ripetitore dovrebbe essere di sua esclusiva competenza.
Io ho obiettato che a suo tempo il permesso per l'installazione era stato ottenuto col 100% dei voti...e quindi non è possibile ora che mi voglia estromettere...
Qualche dubbio ce l'avrebbe anche l'amministratore...che si è impegnato a sentire verbalmente un legale...
Intanto io ho dato un'occhiata al mio rogito e per le parti comuni si rifà semplicemente all'articolo 1117
del codice civile.
sentirei volentieri qualche parere in proposito...
Grazie anticipate
afranco
 

afranco

Nuovo Iscritto
E' passato quasi un anno...alla riunione condominiale annuale il problema si è ripresentato....
Ripropongo il quesito in modo sintetico...

Il nostro condominio è composto da quattro condomini...tre condomini proprietari dei negozi al piano terra, rispettivamente 39millesimi, 39 millesimi, 104millesimi,
ed un condomino proprietario degli appartamenti nei quattro piani superiori per 818 millesimi.
Sul lastrico solare è montata da tantissimo tempo (ma non so se vent'anni o qualcuno meno) una antenna della Vodaphone che dà un reddito non trascurabile, suddiviso finora, in base ai millesimi di proprietà...
Da alcuni anni il quarto condomino (818 mill) ha reso partecipi gli altri condomini delle spese straordinarie luce scale ed ascensore e da qualche tempo anche ordinarie,(cifre accettabili) asserendo anche a ragione, che usufruiscono dell'affitto dell'attico solare.
Ora il condomino degli appartamenti(818/1000) vuole escludere gli altri condomini dall'affitto perchè dal suo rogito risulta l'uso esclusivo dell'attico solare. Io come condomino mi oppongo.
Cercando nel Web ho trovato un paio di articoli che si esprimono a mio favore...(credo)

ANTENNE PER TELEFONIA CELLULARE
Negli ultimi anni enorme diffusione ha avuto anche in Italia l'uso dei telefonini cellulari.
Alla luce di ciò si è resa indispensabile, da parte degli enti gestori del servizio di telefonia mobile, l'installazione di migliaia di antenne sparse su tutto il territorio nazionale al fine di garantire una sempre maggiore ricezione.
Nelle grandi città i gestori telefonici hanno dovuto ricorrere all'installazione delle antenne sul tetto degli edifici. Questo posizionamento di antenne crea diverse difficoltà: autorizzazioni ministeriali, richiesta di concessione edilizia, spese per l'installazione, sistemazione del tetto, opere di eliminazione delle interferenze con le antenne televisive già esistenti ad intero carico della società di telefonia mobile, autorizzazioni condominiali. A tutto vanno aggiunte le diverse noie amministrative per presunto inquinamento elettromagnetico derivante dalle antenne.
L'occupazione di parte del tetto comune condominiale è soggetta ad accordi tra le parti (condominio - e non il solo condomino dell'ultimo piano - e società telefonica), implica l'imposizione di una servitù ai sensi della legislazione in materia postale, di bancoposta e telecomunicazioni e comporta la corresponsione di un canone di affitto annuale che in alcuni casi può rivelarsi un investimento economico vantaggioso per il condominio.
Per la delibera di approvazione del contratto occorre l'unanimità, così come confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte in merito.

Il secondo articolo che riguarda le spese piuttosto che il reddito, è questo....

Lastrico solare
Uno degli innumerevoli problemi che si presentano ai condomini di un edificio è quello relativo alla ripartizione della proprietà e quindi delle spese del lastrico solare.
Innanzi tutto spesso ci si domanda cosa sia ciò che tecnicamente viene definito lastrico solare.
Ebbene, il lastrico solare è al pari del tetto, la superficie terminale dell’edificio ed ha la funzione primaria di protezione dell’edificio stesso, ma a differenza del tetto, può anche essere utilizzato per altri usi accessori come quello di terrazzo.
Si differenzia inoltre dalla terrazza a livello in quanto quest’ultima non ha la funzione di copertura dell’edificio, ma risulta destinata soprattutto a dare un affaccio e ulteriori comodità all’appartamento a cui è collegata e del quale costituisce una proiezione verso l’esterno.
L’art. 1126 c.c. dispone che” quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano”.
E’ pertanto evidente che in caso di infiltrazioni od altri danni derivanti dall’usura del lastrico solare, le spese per il risanamento dovranno essere poste a carico delle proprietà così come specificate dal Codice Civile.
Qualora un edificio abbia più lastrici solari, le spese relative alla manutenzione degli stessi saranno a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità, e quindi dei condomini la cui proprietà è situata al di sotto del lastrico solare interessato.

Ringrazio anticipatamente per un vostro parere sui passi successivi da fare appena l'argomento tornerà attuale...
Afranco
 

afranco

Nuovo Iscritto
afranco
E' passato quasi un anno...alla riunione condominiale annuale il problema si è ripresentato....
Ripropongo il quesito in modo sintetico...

Il nostro condominio è composto da quattro condomini...tre condomini proprietari dei negozi al piano terra, rispettivamente 39millesimi, 39 millesimi, 104millesimi,
ed un condomino proprietario degli appartamenti nei quattro piani superiori per 818 millesimi.
Sul lastrico solare è montata da tantissimo tempo (ma non so se vent'anni o qualcuno meno) una antenna della Vodaphone che dà un reddito non trascurabile, suddiviso finora, in base ai millesimi di proprietà...
Da alcuni anni il quarto condomino (818 mill) ha reso partecipi gli altri condomini delle spese straordinarie luce scale ed ascensore e da qualche tempo anche ordinarie,(cifre accettabili) asserendo anche a ragione, che usufruiscono dell'affitto dell'attico solare.
Ora il condomino degli appartamenti(818/1000) vuole escludere gli altri condomini dall'affitto perchè dal suo rogito risulta l'uso esclusivo dell'attico solare. Io come condomino mi oppongo.
Cercando nel Web ho trovato un paio di articoli che si esprimono a mio favore...(credo)

ANTENNE PER TELEFONIA CELLULARE
Negli ultimi anni enorme diffusione ha avuto anche in Italia l'uso dei telefonini cellulari.
Alla luce di ciò si è resa indispensabile, da parte degli enti gestori del servizio di telefonia mobile, l'installazione di migliaia di antenne sparse su tutto il territorio nazionale al fine di garantire una sempre maggiore ricezione.
Nelle grandi città i gestori telefonici hanno dovuto ricorrere all'installazione delle antenne sul tetto degli edifici. Questo posizionamento di antenne crea diverse difficoltà: autorizzazioni ministeriali, richiesta di concessione edilizia, spese per l'installazione, sistemazione del tetto, opere di eliminazione delle interferenze con le antenne televisive già esistenti ad intero carico della società di telefonia mobile, autorizzazioni condominiali. A tutto vanno aggiunte le diverse noie amministrative per presunto inquinamento elettromagnetico derivante dalle antenne.
L'occupazione di parte del tetto comune condominiale è soggetta ad accordi tra le parti (condominio - e non il solo condomino dell'ultimo piano - e società telefonica), implica l'imposizione di una servitù ai sensi della legislazione in materia postale, di bancoposta e telecomunicazioni e comporta la corresponsione di un canone di affitto annuale che in alcuni casi può rivelarsi un investimento economico vantaggioso per il condominio.
Per la delibera di approvazione del contratto occorre l'unanimità, così come confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte in merito.

Il secondo articolo che riguarda le spese piuttosto che il reddito, è questo....

Lastrico solare
Uno degli innumerevoli problemi che si presentano ai condomini di un edificio è quello relativo alla ripartizione della proprietà e quindi delle spese del lastrico solare.
Innanzi tutto spesso ci si domanda cosa sia ciò che tecnicamente viene definito lastrico solare.
Ebbene, il lastrico solare è al pari del tetto, la superficie terminale dell’edificio ed ha la funzione primaria di protezione dell’edificio stesso, ma a differenza del tetto, può anche essere utilizzato per altri usi accessori come quello di terrazzo.
Si differenzia inoltre dalla terrazza a livello in quanto quest’ultima non ha la funzione di copertura dell’edificio, ma risulta destinata soprattutto a dare un affaccio e ulteriori comodità all’appartamento a cui è collegata e del quale costituisce una proiezione verso l’esterno.
L’art. 1126 c.c. dispone che” quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano”.
E’ pertanto evidente che in caso di infiltrazioni od altri danni derivanti dall’usura del lastrico solare, le spese per il risanamento dovranno essere poste a carico delle proprietà così come specificate dal Codice Civile.
Qualora un edificio abbia più lastrici solari, le spese relative alla manutenzione degli stessi saranno a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità, e quindi dei condomini la cui proprietà è situata al di sotto del lastrico solare interessato.

Ringrazio anticipatamente per un vostro parere sui passi successivi da fare appena l'argomento tornerà attuale...
Afranco
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto