nonnabelarda

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Ai fini conteggi IMU su terreni agricoli con una variazione catastale in diminuzione a far data dal 16 luglio 2015 come mi regolo ?
Ovvero
calcolo 6 mesi reddito normale e 6 mesi reddito ricalcolato in ribasso
oppure 7 mesi reddito normale e 5 mesi reddito ricalcolato in ribasso
Spero di essermi spiegata.
Ringrazio in anticipo.
 

nonnabelarda

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Mi scuso per la mia imprecisione.
abbiamo terreni agricoli accatastati come vigneti ma ormai sono solo terreni boschivi.
E' stata chiesta e ottenuta una variazione catastale e pertanto il reddito dominicale di queste porzioni di terreno è diminuito
Tutto questo a partire dal 16 luglio 2015
Io chiedo se ai fini IMU (nella mia zona va pagata) il conteggio delle nuove rendite devo calcolarlo dal primo luglio o dal primo giugno. Mi sto preoccupando già per la seconda rata che si dovrà pagare a dicembre. Ancora grazie per la pazienza nel leggermi,
 

nonnabelarda

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l nuovo reddito dominicale rileverà solamente dal 2016.
Quindi se ho ben capito per quest'anno si dovrà pagare ancora con i parametri catastali vecchi e quindi niente risparmio....................e per il prossimo 2016 speriamo che tolgano questa benedetta tassa anche se sono piuttosto scettica, al massimo ne rispunterà un'altra sotto qualche altra forma. scusate il mio personale pensiero..........
Grazie Nemesis
 

clemente

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Buonasera, è capitato anche a me quest'anno con variazione colturale in diminuzione; io mi sono attenuto a questo: Le variazioni colturali hanno effetto dall'anno successivo a quello in cui si sono verificate quando vi sono variazioni del reddito dominicale in aumento oppure dall'anno stesso in cui sono avvenute variazioni in diminuzione (articolo 30 commi 2 e 3, Tuir).
 

Nemesis

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Buonasera, è capitato anche a me quest'anno con variazione colturale in diminuzione; io mi sono attenuto a questo: Le variazioni colturali hanno effetto dall'anno successivo a quello in cui si sono verificate quando vi sono variazioni del reddito dominicale in aumento oppure dall'anno stesso in cui sono avvenute variazioni in diminuzione (articolo 30 commi 2 e 3, Tuir).
Il TUIR riguarda le imposte sui redditi.
E quei commi prevedono:
2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 26 e hanno effetto da tale anno.
3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell'articolo 26 se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata.
 

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