chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Il problema è: si è fatta una autoconvocazione in base all'art. 66 ecc. per la sostituzione del vecchio amministratore e fin qui tutto ok ma cosa è successo? chi si è incaricato di inviare le raccomandate per avvisare i condomini ha sbagliato un nome, non il cognome, e pertanto questo condomino non ha potuto ritirare l'invito alla riunione, riunione che noi abbiamo fatto perchè non ci eravamo accordi dell'errore e con 618 millesimi abbiamo deciso di cambiare l'amministratore e di nominarne uno nuovo, una precisazione mentre si stava chiudendo la riunione il condomino che non aveva ritirato la raccomandata ha fatto pervenire una sua missiva con la quale ci avvisava dell'accaduto e pertanto che lei si sarebbe rivolta al tribunale per tutelare i suoi diritti, noi abbiamo scritto nel verbale di assemblea la cosa ma abbiamo aggiunto anche che visto che era a conoscenza della riunione la sua presenza sarebbe satata gradita invece di contestarla con una lettera.
Ora cosa succede il nuovo amministratore ha chiamato il vecchio per ritirare i documenti me il vecchio ha detto NO! c'è un ricorso in corso pertanto sono io ancora l'amministratore.
Io dico invece: Art. 1137 L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria.
Art. 66 la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo
1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati
.
Ma e anche vero che: Art.1136 L'assemblea non può deliberare, se non costata che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.
Chi mi aiuta? in pratica io vorrei rifare una riunione chiedendone all'amministratore una straordinaria a ratifica di quanto già discusso, ma a chi al vecchio o al nuovo o a tutti e due?:disappunto:
 
Ultima modifica:

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Il problema è: si è fatta una autoconvocazione in base all'art. 66 ecc. per la sostituzione del vecchio amministratore e fin qui tutto ok ma cosa è successo? chi si è incaricato di inviare le raccomandate per avvisare i condomini ha sbagliato un nome, non il cognome, e pertanto questo condomino non ha potuto ritirare l'invito alla riunione, riunione che noi abbiamo fatto perchè non ci eravamo accordi dell'errore e con 618 millesimi abbiamo deciso di cambiare l'amministratore e di nominarne uno nuovo, una precisazione mentre si stava chiudendo la riunione il condomino che non aveva ritirato la raccomandata ha fatto pervenire una sua missiva con la quale ci avvisava dell'accaduto e pertanto che lei si sarebbe rivolta al tribunale per tutelare i suoi diritti, noi abbiamo scritto nel verbale di assemblea la cosa ma abbiamo aggiunto anche che visto che era a conoscenza della riunione la sua presenza sarebbe satata gradita invece di contestarla con una lettera.
Ora cosa succede il nuovo amministratore ha chiamato il vecchio per ritirare i documenti me il vecchio ha detto NO! c'è un ricorso in corso pertanto sono io ancora l'amministratore.
Io dico invece: Art. 1137 L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria.
Art. 66 la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo
1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati
.
Ma e anche vero che: Art.1136 L'assemblea non può deliberare, se non costata che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.
Chi mi aiuta? in pratica io vorrei rifare una riunione chiedendone all'amministratore una straordinaria a ratifica di quanto già discusso, ma a chi al vecchio o al nuovo o a tutti e due?:disappunto:
Certo però che a voi piace anche complicarvi la vita però nello sbagliare il nome...eh!!
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Dai Dani non girare il dito nella piaga :rabbia:
scherzi a parte nei casi come il vostro, si dovrebbe prestare un'attenzione doppia sulla documentazione e sulla corrispondenza condominiale. Già è difficile la vita in condominio e basta veramente poco per alterare gli animi, se poi si fanno questi errori...ma cavoli!! Spero che il tutto finisca in una bolla di sapone (speriamo).
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Tutto ciò è perché ovviamente il condomino di cui si parla era a favore del vecchio amministratore.
Secondo me fate un'altra assemblea autoconvocata, senza sbagliare i nomi, avente come oggetto la nomina dell'amministratore, la presenza dell' amministratore vecchio o di quello nuovo non è obbligatoria visto che l' ordine del giorno è appunto la nomina di un amministratore.
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Si Luigi è anche il mio pensiero, ma la legge dice che per fare l'autoconvocazione occorre prima chiedere all'amministratore di convocarne una poi se lui non risponde si può fare l'autoconvocazione pertanto il dubbio è a chi chiederla? a tutti e due? ci vorebbe un.....giurista? o cosa...managgia a me che non ho fatto io le raccomandate
 
J

JERRY48

Ospite
ma la legge dice che per fare l'autoconvocazione occorre prima chiedere all'amministratore di convocarne una poi se lui non risponde si può fare l'autoconvocazione pertanto il dubbio è a chi chiederla?
L'assemblea dei condomini, essendo provvista di una competenza generalizzata, può in ogni momento sostituirsi all'amministratore e privarlo dei suoi poteri, in base al criterio di normale revocabilità del mandato di cui all'art. 1723 c.c.
Pertanto, a mio parere, non c'è bisogno di rivolgersi al primo o al secondo amministratore, siete voi che decidete, potreste anche revocare il secondo, nessuno ve lo può vietare.
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Grazie gerri del suggerimento, ma come ben sai la legge Italiana in molti casi è in contrasto con se stessa perchè è tanto lunga e complicata che fa come il cane che si morde la coda.
Edime... comunque per il momento abbiamo mandato una richiesta all'amministratore "vecchio" con la richiesta di una nuova riunione per la ratifica di quella già eseguita, avendo saputo che alcuni condomini si sentono lesi nei loro diritti, questo nell'ottica del vivere civile nel condominio.
Anche se la cosa in pratica è una farsa perchè i 618 milesimi che hanno cambiato l'amministraore sono ancora compatti e decisi a ripetere la loro scelta, pertanto.
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Per chi si ricorda finalmente si è arrivati a una conclusione.
Abbiamo rifatto la riunione, invitando sia il vecchio che il nuovo, ma il nuovo non volendo trovarsi in una situazione ingarbugliata si è voluto escludere, pertanto abbiamo invitato tutti e due che non si sono fatti vivi e in quella nuova auto convocazione abbiamo nominato un nuovo amministratore ( un terzo ) che ci ha guidati con più precisione, infatti dopo la sua elezione ha indetto una riunione dove lui accettava l'incarico ufficialmente e poi se le vista lui.
dico se le vista lui perché....eh,eh,eh, perché mica finisce cosi.
il vecchio amministratore ha inviato ingiunzione di pagamento a tutti coloro che non gli avevano versato la quota del 10% per l'inizio l'avori straordinari, che noi avevamo impedito di iniziare perché:
1° non c'era il fondo cassa secondo quanto previsto dalla legge
2° nella, nostra 1° auto convocazione ( corretta o sbagliata ) avevamo deliberato di creare prima il fondo cassa e poi dare l'avvio ai lavori
3° avevamo specificato sempre nella 1° auto convocazione che lo si esonerava dalla riscossione di qualunque somma pendente e di demandare tutto al nuovo amm.
Ma il vecchio infischiandosene di tutto, perché non riteneva valida la nostra delibera, ha continuato ad amministrarci e a prendere i soldi del suo mensile ecc., non solo ma ha citato il 2° amministratore ( non il 3° ) in prima persona e non come amministratore, questo ha comportato che il 2° amministratore si è dovuto difendere da lui (che si riteneva nostro amministratore) e il giudice gli ha dato torto pertanto adesso il 2° amministratore chiede il rimborso delle spese di avvocatura.... a chi ? al condominio.....ma il condominio siamo noi che l'abbiamo eletto e il vecchio ripudiato, e allora chi lo paga? i dissenzienti? o tutto il condominio?... e si perché il vecchio, come al suo solito molto bravo a ingarbugliare le cose, non ha specificato al giudice che lui era stato estromesso da qualunque azione da 618 millesimi, insomma un casotto nel casotto.
adesso con il 3° amministratore che ha i cosi detti, ha raggiunto un accordo di togliere tutte le controversie legali essendo il 3° amministratore eletto con tutte le regole, ma comunque questa tarantella ci è costata soldi di avvocati, e resta sempre la diatriba che lui, il vecchio ha percepito ( si è preso ) uno stipendio per sette mesi e altre magagne da controllare.
Un CASOTTO spero di avervi spiegato bene, buona lettura :)
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto