tweetty

Membro Attivo
buongiorno a tutti,
vado subito al dunque: mio padre e noi tre figli siamo comproprietari di un immobile, di cui mio padre ha 15/18 e noi tre figli 1/18 ognuno ereditato alla morte purtroppo di mia madre. Il problema e questo: visto i rapporti con i miei fratelli oramai deteriorati, mio padre ha deciso di vendere tutto, io sono d'accordo con lui, i miei due fratelli di cui uno proprietario di 1/18 ma in possesso di un appartamento non vuole vendere o acquistare. la mia domanda è: mio padre in piena facoltà mentale può disporre della sua quota come meglio crede (quindi vendendo) ?
vi ringrazio per l'attenzione.
cordiali saluti
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Diamo per assodato che nessuno può disporre di una quota, anche se minima, di una terza persona. Il passaggio preliminare è avviare una divisione tra coeredi, in cui a ognuno possa essere identificata una parte dell'immobile. Probabilmente al detentore di una quota di 1/18 non verrà assegnata nessuna unità, salvo conguaglio in denaro.
Quindi, per rendere tutto più pratico, dovete identificare un professionista che riscuoti la fiducia di tutti, incaricarlo di stimare il bene, e quindi tutti voi dovrete approvare la stima apponendo la vostra firma. Solo dopo questo passaggio, la divisione, da parte del professionista, che ascolterà i desiderata di tutti, cercherà di proporre una divisione. Se nel frattempo ci sarà stata buona volontà a raggiungere l'accordo, avrete la divisione o potrete fare liquidazioni dei quote in base alla stima fatta.
Sono iter mediamente lunghi, da 6 mesi a 2 anni e con costi proporzionali ai beni trattati, ma non inferiori ai 5.000/20.000 euro.
Adriano Giacomelli
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Il mio parere:

Il papà coerede puo' disporre solo della sua quota e prima di vendere o comunque impegnarsi a vendere la propria quota ad altri, è tenuto a notificare agli atri eredi la proposta di acquisto fattagli da un estraneo, completa in tutti i suoi elementi (in modo particolare con precisazione del prezzo); una volta eseguito tale adempimento, il papa' dovrà attendere due mesi, poiché entro detto termine potrà ricevere dagli altri eredi la dichiarazione che essi intendono avvalersi del diritto di prelazione loro conferito dalla legge.(rif: ex 732 codice cicile-diritto di prelazione)

In alternativa il papà puo' chiedere al giudice lo sciglimento della comunione erditaria. Questi disporrà la vendita secondo modalità da Lui disciplinate ed il ricavato distribuito secondo le quote di spettanza ( Rif: ex 784 e segg Codice procedura civile)
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto