aniu

Nuovo Iscritto
Buona sera, mia figlia è proprietaria di un appartamento ceduto in locazione.. il contratto d'affitto scadrà a Luglio 2012.
Ha preso la decisione di vendere ed ha chiesto un colloquio con l'inquilino per comunicarlgli l'intenzione e chiedere se è interessato all'acquisto.
Ovviamente dopo il colloquio pro forma, qualunque sia la risposta, provvederà a confermare per iscritto la decisione inviando racc. AR con la richiesta di lasciare nei termini di legge l'appartamento posto in vendita.
E' corretto seguire questa prassi?
Un aiuto per favore.
Grazie.
 

maidealista

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Proprietario Casa
Corretta prassi.
Se a luglio 2012 scade il primo quadriennio il conduttore avrà diritto a restare per un altro quadriennio.
L. 431/98 :
Art. 3.
(Disdetta del contratto da parte del locatore).
1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 1, lettere d) ed e), il possesso, per l'esecuzione dei lavori ivi indicati, della concessione o dell'autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità dell'azione di rilascio. I termini di validità della concessione o dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva disponibilità a seguito del rilascio dell'immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui all'articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l'immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è fondata.

3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.

4. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3.
6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.

:daccordo:
 

aniu

Nuovo Iscritto
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Questo rientra nel caso di mia figlia, la quale possiede esclusivamente l'appartamento in oggetto.. dunque mi sembra di capire che se il locatario non intendesse acquistarlo si potrebbe inviare Raccomandata di risoluzione contratto allo scadere dei primi 4 anni motivandola con la decisione di vendita.
Ho compreso bene?
Grazie ancora.
 

aniu

Nuovo Iscritto
Madeidealista, quale è la prassi da seguire per la notifica tramite ufficiale giudiziario? ed è proprio necessario questo tramite?
Grazie.
 

maidealista

Fondatore
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Proprietario Casa
Trovo utile :
Tutto ciò che c'è da sapere sulla notifica (o notificazione) degli atti - definizione di notifica - definizione di relata di notifica

Tutto ciò che c'è da sapere sulla notifica (o notificazione) degli atti - definizione di notifica - definizione di relata di notifica | Studio Legale Mongiovì
:daccordo:

+
A mio parere:
Il proprietario-locatore ha la facolta' di negare il rinnovo alla prima scadenza (quindi dopo i primi quattro anni oppure dopo i primi tre, a seconda del tipo di contratto), stante l'obbligo di preavviso di sei mesi SE il locatore intenda vendere a terzi l'immobile e non abbia altri immobili ad uso abitativo (oltre, eventualmente, alla propria abitazione); IN QUESTO CASO al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione da esercitare ex art.38/39 legge 392/78).
Il locatore deve esporre chiaramente uno dei suddetti motivi di disdetta nella comunicazione inviata all'affittuario, e deve adibire l'immobile agli usi per i quali ha esercitato la facolta' di disdetta entro dodici mesi da quanto ne ha riacquistato la disponibilita'. In caso contrario l'inquilino ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni previste nel contratto disdettato oppure, in alternativa, al risarcimento del danno.

Procedere con notifica mezzo ufficiale giudiziario contenente i seguenti elementi
Dichiarazione della volontà di vendere l’immobile ;Indicazione del corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro;Indicazione delle altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa (eventuale presenza di servitù attive e passive, tempi di consegna dell’immobile, esistenza di ipoteche, ecc.);Invito al conduttore ad esercitare o meno il diritto di prelazione

A questo punto il conduttore, anch’egli a mezzo Ufficiale Giudiziario entro 60 giorni, deve comunicare al locatore se intende esercitare o meno il diritto di prelazione. Se lo esercita e’ preferito ad ogni altro possibile acquirente. Se non lo esercita il locatore e’ libero di vendere a chi vuole (ma al prezzo e alle condizioni in precedenza dichiarate al conduttore).
Cosa succede se il locatore non notifica correttamente l’invito ad esercitare laprelazione (ad esempio non utilizza l’Ufficiale Giudiziario) o vende ad un prezzo inferiore a quello indicato nella prelazione? Ebbene, il conduttore può riscattare l’immobile dall’acquirente, travolgendo la validità dell’atto di vendita!
Da :
http://www.propit.it/f76/locazione-abitativa-diritto-prelazione-conduttore-2600/
 

giovanna 2

Membro Attivo
Se mando la disdetta entro 6 mesi e metto come causale la vendita, l'inquilino a scadenza se ne deve andare o può rimanere per esercitare la prelazione ? Nel caso se ne vada ma io in un anno non riesco a vendere vado incontro a penali ?
 

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