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Cedolare secca sugli affitti - breve guida
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<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 48610" data-attributes="member: 7232"><p>Ho trovato :</p><p>Contribuenti interessati </p><p>Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto) su unità immobiliari abitative locate.</p><p>L’opzione non può essere effettuata nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. </p><p>Non possono aderire al nuovo regime le società e gli enti non commerciali</p><p>+</p><p>Requisiti degli immobili per esercitare l'opzione</p><p>L’opzione può essere esercitata in relazione alle unità immobiliare a uso abitativo e alle relative pertinenze locate insieme all’abitazione.</p><p>Sono interessate, quindi, soltanto:</p><p>· le unità abitative accatastate nelle categorie da A1 a A11 esclusa l’A10 (uffici o studi privati) </p><p>· le relative pertinenze (solo se locate insieme all’abitazione). </p><p>La nuova tassazione sostitutiva non si applica per gli immobili strumentali o relativi all’attività di impresa o di arti e professioni.</p><p> Vedi lettere B e C di :</p><p><a href="http://www.propit.it/f74/cedolare-secca-locazioni-istruzioni-l-uso-10871/" target="_blank">http://www.propit.it/f74/cedolare-secca-locazioni-istruzioni-l-uso-10871/</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 48610, member: 7232"] Ho trovato : Contribuenti interessati Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto) su unità immobiliari abitative locate. L’opzione non può essere effettuata nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Non possono aderire al nuovo regime le società e gli enti non commerciali + Requisiti degli immobili per esercitare l'opzione L’opzione può essere esercitata in relazione alle unità immobiliare a uso abitativo e alle relative pertinenze locate insieme all’abitazione. Sono interessate, quindi, soltanto: · le unità abitative accatastate nelle categorie da A1 a A11 esclusa l’A10 (uffici o studi privati) · le relative pertinenze (solo se locate insieme all’abitazione). La nuova tassazione sostitutiva non si applica per gli immobili strumentali o relativi all’attività di impresa o di arti e professioni. Vedi lettere B e C di : [url]http://www.propit.it/f74/cedolare-secca-locazioni-istruzioni-l-uso-10871/[/url] [/QUOTE]
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