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Conviene vendere immobile locato o libero?
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 467618" data-attributes="member: 15253"><p>Art. 4 del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2017:</p><p>[omissis]</p><p><em>2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione <strong>breve</strong> (*) stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. </em></p><p><em>3. Le disposizioni del comma 2 si applicano <strong>anche</strong> ai corrispettivi lordi derivanti dai <strong>contratti di sublocazione</strong> e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.</em></p><p>[omissis].</p><p></p><p>(*) ex primo comma dello stesso articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 467618, member: 15253"] Art. 4 del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2017: [omissis] [I]2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione [B]breve[/B] (*) stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano [B]anche[/B] ai corrispettivi lordi derivanti dai [B]contratti di sublocazione[/B] e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.[/I] [omissis]. (*) ex primo comma dello stesso articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. [/QUOTE]
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