J

JERRY48

Ospite
Dopo il secondo tentativo e
Solo dopo potrà procedersi secondo le forme dell'art. 143 c.p.c..
La notifica si esegue mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza nota o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
In che senso dici che non ho capito nulla
L'Ufficiale giudiziario per procedere al pignoramento di cose mobili deve, ovviamente, accedere al luogo in cui si trovano. Richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica, ex art. 513 c.p.c. Non deve semplicemente "notificare" un atto, procedimento per il quale si applicano gli articoli dal n. 138 al n. 150 del c.p.c.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Allora possono entrare come vogliono nelle abitazioni
"Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica".
 

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