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Locazione ad uso turistico vs. casa vacanze
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<blockquote data-quote="Magnus Ansegar" data-source="post: 243003" data-attributes="member: 46607"><p>La parte amministrativa della locazione turistica in Italia (è il boom del momento), sulla quale i siti più gettonati (uno per tutti, Airbnb) si guardano bene dall'entrare (all'host di Airbnb che accetta i termini del servizio offerto, prima di attivare un annuncio, viene chiesto di dichiarare di seguire le normative locali vigenti) è demandata alle singole Regioni, in quanto lo Stato che aveva cercato di intromettersi è stato messo in un angolo dalla Corte Costituzionale che ha falcidiato il "Codice del Turismo".</p><p></p><p>La maggior parte delle Regioni ha incluso tra le locazioni extralberghiere anche quelle sottoscritte da privati che locano "Case e appartamenti per vacanza", in alcuni casi vietando la locazione parziale dell'appartamento, in questo caso è necessario richiedere l'autorizzazione di B & B (ad es. Lazio), altre prevedono invece che tali strutture ricettive possano essere gestite solo in forma imprenditoriale, prevedendo per i privati un'altra tipologia, rubricata "Appartamenti ammobiliati ad uso turistico" rientrante tra le "Altre tipologie ricettive" (ad es. Emilia-Romagna) ovvero rubricate "Locazioni turistiche" di alloggi dati in locazione senza prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 431/98, rientranti anch'esse nel novero delle strutture ricettive (ad es. Veneto), ponendo restrizioni vere e proprie alla possibilità di locare liberamente, finendo inevitabilmente per invadere il campo del diritto civile.</p><p></p><p>Le locazioni turistiche (che, per qualunque durata, richiedono a forma scritta, pena nullità) non sfuggono all'0bbligo di comunicare al Comune l'intenzione di dare alloggi ai turisti: sono infatti previste sanzioni in caso di mancata comunicazione. La forma in genere è una SCIA sia che l'attività sia gestita in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale. Alcune Regioni richiedono la compilazione di apposita modulistica indicando il periodo di messa in locazione e il numero di posti letto, elencando il periodo di attività, anch'esso disciplinato rigidamente, e la dotazione dell'alloggio, dovendo poi nuovamente comunicare al Comune quando si intenda sospendere la locazione turistica, e tutta una serie di adempimenti di varia natura (alcune Regioni prescrivono una comunicazione ulteriore alla Provincia a fini statistici, l'applicazione del contributo di soggiorno in capo ai turisti alle strutture alberghiere ed extralberghiere ecc.)</p><p></p><p>Se l'attività è svolta secondo modalità non imprenditoriali, secondo ad esempio quanto prevede la delibera Regione Emilia-Romagna 2186/2005, non è comunque considerata pubblicità la normale attività informativa, anche tramite siti internet privati, purchè non inseriti in circuiti di prenotazione e commercializzazione con caratteristiche che travalicano una semplice informazione, indicazione di visibilità o delle coordinate quali indirizzo, telefono, fax ed e-mail.</p><p></p><p>il gestore della struttura ricettiva, qual ne sia la tipologia, deve comunicare alla Questura le presenze dei turisti, siano essi comunitari che extracomunitari, qualunque sia la durata della locazione utilizzando unicamente in via telematica, utilizzando il portale "Alloggiati web", a norma dell'articolo 109 del TULPS e del decreto del Ministero dell'Interno 07/01/2013: non sono possibili altri metodi di comunicazione dei dati, nè in formato cartaceo (modelli "Comunicazione di cessione di fabbricato" ovvero "Dichiarazione di ospitalità")) nè sotto altra forma.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Magnus Ansegar, post: 243003, member: 46607"] La parte amministrativa della locazione turistica in Italia (è il boom del momento), sulla quale i siti più gettonati (uno per tutti, Airbnb) si guardano bene dall'entrare (all'host di Airbnb che accetta i termini del servizio offerto, prima di attivare un annuncio, viene chiesto di dichiarare di seguire le normative locali vigenti) è demandata alle singole Regioni, in quanto lo Stato che aveva cercato di intromettersi è stato messo in un angolo dalla Corte Costituzionale che ha falcidiato il "Codice del Turismo". La maggior parte delle Regioni ha incluso tra le locazioni extralberghiere anche quelle sottoscritte da privati che locano "Case e appartamenti per vacanza", in alcuni casi vietando la locazione parziale dell'appartamento, in questo caso è necessario richiedere l'autorizzazione di B & B (ad es. Lazio), altre prevedono invece che tali strutture ricettive possano essere gestite solo in forma imprenditoriale, prevedendo per i privati un'altra tipologia, rubricata "Appartamenti ammobiliati ad uso turistico" rientrante tra le "Altre tipologie ricettive" (ad es. Emilia-Romagna) ovvero rubricate "Locazioni turistiche" di alloggi dati in locazione senza prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 431/98, rientranti anch'esse nel novero delle strutture ricettive (ad es. Veneto), ponendo restrizioni vere e proprie alla possibilità di locare liberamente, finendo inevitabilmente per invadere il campo del diritto civile. Le locazioni turistiche (che, per qualunque durata, richiedono a forma scritta, pena nullità) non sfuggono all'0bbligo di comunicare al Comune l'intenzione di dare alloggi ai turisti: sono infatti previste sanzioni in caso di mancata comunicazione. La forma in genere è una SCIA sia che l'attività sia gestita in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale. Alcune Regioni richiedono la compilazione di apposita modulistica indicando il periodo di messa in locazione e il numero di posti letto, elencando il periodo di attività, anch'esso disciplinato rigidamente, e la dotazione dell'alloggio, dovendo poi nuovamente comunicare al Comune quando si intenda sospendere la locazione turistica, e tutta una serie di adempimenti di varia natura (alcune Regioni prescrivono una comunicazione ulteriore alla Provincia a fini statistici, l'applicazione del contributo di soggiorno in capo ai turisti alle strutture alberghiere ed extralberghiere ecc.) Se l'attività è svolta secondo modalità non imprenditoriali, secondo ad esempio quanto prevede la delibera Regione Emilia-Romagna 2186/2005, non è comunque considerata pubblicità la normale attività informativa, anche tramite siti internet privati, purchè non inseriti in circuiti di prenotazione e commercializzazione con caratteristiche che travalicano una semplice informazione, indicazione di visibilità o delle coordinate quali indirizzo, telefono, fax ed e-mail. il gestore della struttura ricettiva, qual ne sia la tipologia, deve comunicare alla Questura le presenze dei turisti, siano essi comunitari che extracomunitari, qualunque sia la durata della locazione utilizzando unicamente in via telematica, utilizzando il portale "Alloggiati web", a norma dell'articolo 109 del TULPS e del decreto del Ministero dell'Interno 07/01/2013: non sono possibili altri metodi di comunicazione dei dati, nè in formato cartaceo (modelli "Comunicazione di cessione di fabbricato" ovvero "Dichiarazione di ospitalità")) nè sotto altra forma. [/QUOTE]
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