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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 220409" data-attributes="member: 15253"><p>Sì, è richiesto che l'immobile sia a uso abitativo.</p><p>Per avere l’agevolazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione).</p><p>Le spese per questi interventi di recupero edilizio devono essere sostenute a partire</p><p>dal 26 giugno 2012.</p><p></p><p>La detrazione spetta indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.</p><p></p><p>Le quote residue di detrazione non godute in vita dal <em>de cuius</em> si trasmettono per intero a un solo <u>erede</u> oppure a più <u>eredi </u>che però <u>conservino la detenzione materiale e diretta dell’immobile</u> (in buona sostanza a coloro i quali ne possano disporre a proprio piacimento quando e come lo desiderino, a prescindere dal fatto che abbiano adibito l’immobile a propria abitazione).</p><p>Se l’immobile fosse concesso in locazione, la detrazione non spetterebbe a nessuno, in quanto l’erede o gli eredi non ne potrebbero disporre a proprio piacimento. Nel caso invece fossero presenti più eredi e l’immobile fosse a disposizione, cioè vuoto, il beneficio sarebbe trasferito in parti uguali agli eredi. La terza casistica è una delle più frequenti: presenza di più eredi, con anche il coniuge superstite. Nella fattispecie sarebbe il coniuge superstite, in quanto riservatario del diritto d’abitazione nell'ex casa coniugale, l’unico ad aver diritto alla detrazione. Qualora il coniuge superstite rinunciasse all'eredità, pur mantenendo il diritto d’abitazione, non solo non potrebbe fruire delle quote residue di detrazione, ma qualora fossero presenti altri eredi (ad esempio i figli), neppure questi potrebbero beneficiare delle quote residue dal momento che non sarebbero nelle condizioni di godere della detenzione materiale dell’immobile.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 220409, member: 15253"] Sì, è richiesto che l'immobile sia a uso abitativo. Per avere l’agevolazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione). Le spese per questi interventi di recupero edilizio devono essere sostenute a partire dal 26 giugno 2012. La detrazione spetta indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione. Le quote residue di detrazione non godute in vita dal [I]de cuius[/I] si trasmettono per intero a un solo [U]erede[/U] oppure a più [U]eredi [/U]che però [U]conservino la detenzione materiale e diretta dell’immobile[/U] (in buona sostanza a coloro i quali ne possano disporre a proprio piacimento quando e come lo desiderino, a prescindere dal fatto che abbiano adibito l’immobile a propria abitazione). Se l’immobile fosse concesso in locazione, la detrazione non spetterebbe a nessuno, in quanto l’erede o gli eredi non ne potrebbero disporre a proprio piacimento. Nel caso invece fossero presenti più eredi e l’immobile fosse a disposizione, cioè vuoto, il beneficio sarebbe trasferito in parti uguali agli eredi. La terza casistica è una delle più frequenti: presenza di più eredi, con anche il coniuge superstite. Nella fattispecie sarebbe il coniuge superstite, in quanto riservatario del diritto d’abitazione nell'ex casa coniugale, l’unico ad aver diritto alla detrazione. Qualora il coniuge superstite rinunciasse all'eredità, pur mantenendo il diritto d’abitazione, non solo non potrebbe fruire delle quote residue di detrazione, ma qualora fossero presenti altri eredi (ad esempio i figli), neppure questi potrebbero beneficiare delle quote residue dal momento che non sarebbero nelle condizioni di godere della detenzione materiale dell’immobile. [/QUOTE]
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