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<blockquote data-quote="wmar" data-source="post: 202812" data-attributes="member: 38742"><p>Grazie come sempre.</p><p>Effettivamente, il D.M. 14.07.2004, nel determinare le condizioni per la stipula dei contratti di locazione agevolata in assenza degli "accordi", non fa alcun riferimento restrittivo ad i comuni riconosciuti "ad alta tensione abitativa". Invece, il D.M. 10.03.2006, nel determinare le condizioni per la stipula dei contratti di locazione transitori e per studenti universitari in assenza degli "accordi":</p><p></p><p>1. per quanto riguarda la prima tipologia di contratti (quelli transitori), fa riferimento all'art. 2, comma 2 del decreto interministeriale del 30.12.2002, il quale articolo restringe detti contratti a quelli <em><strong><<relativi ad immobili ricadenti nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, nei comuni con esse confinanti e negli altri comuni capoluogo di provincia>>.</strong></em></p><p></p><p>2. per quanto riguarda la seconda tipologia di contratti (quelli per studenti universitari), fa riferimento all'art. 3, comma 1, del decreto interministeriale del 30.12.2002, il quale articolo limita la possibilità di stipulare i contratti ricadenti in tale tipologia a quelli relativi ad immobili ubicati <em><strong><<nei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati e di specializzazione nonché nei comuni limitrofi e qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di perfezionamento ovvero di specializzazione in un comune diverso da quello di residenza>>.</strong></em></p><p><em></em></p><p>Quanto alla disposizione di riferirsi, ai fini della determinazione del canone di locazione, all'accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra Regione, è interessante notare che il D.M 10.03.2006 (relativo ai contratti temporanei e a quelli per studenti universitari), ma <strong><u>NON</u></strong> il D.M. 14.07.2004, disciplina il caso in cui l'accordo preso a riferimento contempli fasce di oscillazione del canone diversificate per aree omogenee, prevedendo in tal caso l'applicazione di <em><<un'unica fascia di oscillazione costituita dal valore minimo e dal valore massimo riscontrabili per </em></p><p><em>l'insieme delle aree omogenee del comune di riferimento>>.</em></p><p></p><p>Immagino che tale previsione sia valida anche nel caso di contratti a canone convenzionato, differenti da quelli di natura transitoria e da quelli per studenti universitari, e stipulati in comuni per i quali non esistono gli "accordi".</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="wmar, post: 202812, member: 38742"] Grazie come sempre. Effettivamente, il D.M. 14.07.2004, nel determinare le condizioni per la stipula dei contratti di locazione agevolata in assenza degli "accordi", non fa alcun riferimento restrittivo ad i comuni riconosciuti "ad alta tensione abitativa". Invece, il D.M. 10.03.2006, nel determinare le condizioni per la stipula dei contratti di locazione transitori e per studenti universitari in assenza degli "accordi": 1. per quanto riguarda la prima tipologia di contratti (quelli transitori), fa riferimento all'art. 2, comma 2 del decreto interministeriale del 30.12.2002, il quale articolo restringe detti contratti a quelli [I][B]<<relativi ad immobili ricadenti nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, nei comuni con esse confinanti e negli altri comuni capoluogo di provincia>>.[/B][/I] 2. per quanto riguarda la seconda tipologia di contratti (quelli per studenti universitari), fa riferimento all'art. 3, comma 1, del decreto interministeriale del 30.12.2002, il quale articolo limita la possibilità di stipulare i contratti ricadenti in tale tipologia a quelli relativi ad immobili ubicati [I][B]<<nei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati e di specializzazione nonché nei comuni limitrofi e qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di perfezionamento ovvero di specializzazione in un comune diverso da quello di residenza>>.[/B] [/I] Quanto alla disposizione di riferirsi, ai fini della determinazione del canone di locazione, all'accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra Regione, è interessante notare che il D.M 10.03.2006 (relativo ai contratti temporanei e a quelli per studenti universitari), ma [B][U]NON[/U][/B] il D.M. 14.07.2004, disciplina il caso in cui l'accordo preso a riferimento contempli fasce di oscillazione del canone diversificate per aree omogenee, prevedendo in tal caso l'applicazione di [I]<<un'unica fascia di oscillazione costituita dal valore minimo e dal valore massimo riscontrabili per l'insieme delle aree omogenee del comune di riferimento>>.[/I] Immagino che tale previsione sia valida anche nel caso di contratti a canone convenzionato, differenti da quelli di natura transitoria e da quelli per studenti universitari, e stipulati in comuni per i quali non esistono gli "accordi". [/QUOTE]
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