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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 112882"><p>Scusa essezeta67,</p><p>l'art. 540 c.c., così come modificato dalla l. 19 maggio 1975 n. 151, afferma tra l'altro, che al coniuge superstite sono riservati "i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni".</p><p>Si ricorda poi che dottrina e giurisprudenza dominanti ritengono applicabile l'art. 540 c.c. anche in caso di successione legittima.</p><p>Per quanto riguarda l'oggetto di tale norma, non si dubita che tali diritti siano gli stessi di quelli disciplinati negli art 1021 e ss. c.c., quindi<strong> diritti reali</strong> di godimento su cosa altrui.</p><p>Anche se bisogna precisare che la ratio ispiratrice delle norme successorie, che si esprime nella protezione di interessi etici ed affettivi, <strong>impedisce</strong> l'applicazione degli artt. 1021 e 1022 c.c. nella parte in cui limitano la misura dei predetti diritti ai bisogni dei titolari e della sua famiglia.</p><p>Si applica regolarmente, invece, l'art. 1024 c.c. secondo cui "i diritti di uso e abitazione non si possono cedere o dare in locazione".</p><p></p><p>In conclusione fabjjio, tua madre ha il diritto di abitazione "vita natural durante" e <strong>nessuno</strong> può accampare delle pretese, neanche tuo fratello comproprietario.</p><p>saluti</p><p>jerry48</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 112882"] Scusa essezeta67, l'art. 540 c.c., così come modificato dalla l. 19 maggio 1975 n. 151, afferma tra l'altro, che al coniuge superstite sono riservati "i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni". Si ricorda poi che dottrina e giurisprudenza dominanti ritengono applicabile l'art. 540 c.c. anche in caso di successione legittima. Per quanto riguarda l'oggetto di tale norma, non si dubita che tali diritti siano gli stessi di quelli disciplinati negli art 1021 e ss. c.c., quindi[B] diritti reali[/B] di godimento su cosa altrui. Anche se bisogna precisare che la ratio ispiratrice delle norme successorie, che si esprime nella protezione di interessi etici ed affettivi, [B]impedisce[/B] l'applicazione degli artt. 1021 e 1022 c.c. nella parte in cui limitano la misura dei predetti diritti ai bisogni dei titolari e della sua famiglia. Si applica regolarmente, invece, l'art. 1024 c.c. secondo cui "i diritti di uso e abitazione non si possono cedere o dare in locazione". In conclusione fabjjio, tua madre ha il diritto di abitazione "vita natural durante" e [B]nessuno[/B] può accampare delle pretese, neanche tuo fratello comproprietario. saluti jerry48 [/QUOTE]
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