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<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 60609" data-attributes="member: 7232"><p>Dalla Polizia di Stato :</p><p>Cessione di fabbricato</p><p>La denuncia di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda il proprietario di un immobile che affitta, vende o comunque consente, a qualsiasi titolo l'uso esclusivo, di un immobile o parte di esso, per un periodo superiore a trenta giorni. </p><p>In tali casi,( previsti dall'art.12 del decreto legge 21.03.1978 n.59 convertito in legge il 18.05.1978 n.191), il titolare dell'immobile deve presentare la comunicazione in questura entro 48 ore dalla cessione, compilando un modulo da consegnare all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (Questura / Commissariato di Pubblica Sicurezza/ Municipio, se si tratta di comuni dove non ha sede una Questura o un Commissariato di P.S.) oppure da inviare per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, agli stessi uffici. </p><p><strong>Recentemente però l'art.3 comma 3 del D.L 14.03.2011 n.23 (con decorrenza 7.04.2011) ha stabilito che non sussiste più l'obbligo della comunicazione di "cessione di fabbricato" qualora sia stato registrato il contratto di locazione.</strong> L'art.3 comma 6 dello stesso decreto prevede tuttavia che la comunicazione deve essere ugualmente inoltrata se la locazione ad uso abitativo è effettuata nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni. L'art. 5 comma 1 lettera d) e comma 4 del D.L. 13.05.2011 n.70 (con decorrenza 14.05.2011) ha estesotale esenzione dall'obbligo di comunicare l'avvenuta cessione anche ai casi di compravendita di immobili o di diritti immobiliari, per cui sia avvenuta la registrazione. </p><p>Per ulteriori chiarimenti è possibile consultare la circolare dell'Agenzia delle Entrate.</p><p><a href="http://www.poliziadistato.it/articolo/23001/" target="_blank">Cessione di fabbricato</a></p><p>:daccordo:</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 60609, member: 7232"] Dalla Polizia di Stato : Cessione di fabbricato La denuncia di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda il proprietario di un immobile che affitta, vende o comunque consente, a qualsiasi titolo l'uso esclusivo, di un immobile o parte di esso, per un periodo superiore a trenta giorni. In tali casi,( previsti dall'art.12 del decreto legge 21.03.1978 n.59 convertito in legge il 18.05.1978 n.191), il titolare dell'immobile deve presentare la comunicazione in questura entro 48 ore dalla cessione, compilando un modulo da consegnare all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (Questura / Commissariato di Pubblica Sicurezza/ Municipio, se si tratta di comuni dove non ha sede una Questura o un Commissariato di P.S.) oppure da inviare per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, agli stessi uffici. [B]Recentemente però l'art.3 comma 3 del D.L 14.03.2011 n.23 (con decorrenza 7.04.2011) ha stabilito che non sussiste più l'obbligo della comunicazione di "cessione di fabbricato" qualora sia stato registrato il contratto di locazione.[/B] L'art.3 comma 6 dello stesso decreto prevede tuttavia che la comunicazione deve essere ugualmente inoltrata se la locazione ad uso abitativo è effettuata nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni. L'art. 5 comma 1 lettera d) e comma 4 del D.L. 13.05.2011 n.70 (con decorrenza 14.05.2011) ha estesotale esenzione dall'obbligo di comunicare l'avvenuta cessione anche ai casi di compravendita di immobili o di diritti immobiliari, per cui sia avvenuta la registrazione. Per ulteriori chiarimenti è possibile consultare la circolare dell'Agenzia delle Entrate. [url=http://www.poliziadistato.it/articolo/23001/]Cessione di fabbricato[/url] :daccordo: [/QUOTE]
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