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Contratto affitto uso foresteria - registrazione anni successivi
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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 202716"><p>Il contratto di locazione uso foresteria, dunque, si differenzia dal classico contratto di locazione in quanto in questo caso chi prende in affitto l’immobile è una persona giuridica e gli inquilini che ci abitano possono cambiare di volta in volta.</p><p></p><p>Altra differenza sostanziale sta nel fatto che il contratto di affitto ad uso foresteria <strong>è escluso dalla disciplina della legge 431/1998 sulle locazioni abitative</strong>, poiché tale contratto rientra tra le cosiddette “locazioni completamente libere” e pertanto soggette all’applicazione delle sole norme previste dal codice civile in materia di locazione contenute negli artt. 1571 e seguenti. Pertanto, in questo tipo di locazione sono i singoli contraenti a concordare e definire le principali condizioni contrattuali, come la durata, l’ammontare del canone, l’entità del deposito cauzionale, ecc.</p><p></p><p>Il contratto di locazione ad uso foresteria presenta vantaggi per entrambe le parti. Oltre alla libertà di determinazione di una serie di condizioni, infatti, da un lato il locatore concedendo in affitto l’immobile ad una società di capitali è in grado di giudicare facilmente la sua solvibilità, mentre dall’altra parte la società stipulando tale contratto può godere dei <strong>benefici fiscali previsti dalla Legge n. 388 del 2000</strong> e che consentono di dedurre dal reddito aziendale i canoni versati dall’impresa per le locazioni dei dipendenti.</p><p></p><p>Pertanto non si tratta di un <strong>contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria </strong>ad uso foresteria</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 202716"] Il contratto di locazione uso foresteria, dunque, si differenzia dal classico contratto di locazione in quanto in questo caso chi prende in affitto l’immobile è una persona giuridica e gli inquilini che ci abitano possono cambiare di volta in volta. Altra differenza sostanziale sta nel fatto che il contratto di affitto ad uso foresteria [B]è escluso dalla disciplina della legge 431/1998 sulle locazioni abitative[/B], poiché tale contratto rientra tra le cosiddette “locazioni completamente libere” e pertanto soggette all’applicazione delle sole norme previste dal codice civile in materia di locazione contenute negli artt. 1571 e seguenti. Pertanto, in questo tipo di locazione sono i singoli contraenti a concordare e definire le principali condizioni contrattuali, come la durata, l’ammontare del canone, l’entità del deposito cauzionale, ecc. Il contratto di locazione ad uso foresteria presenta vantaggi per entrambe le parti. Oltre alla libertà di determinazione di una serie di condizioni, infatti, da un lato il locatore concedendo in affitto l’immobile ad una società di capitali è in grado di giudicare facilmente la sua solvibilità, mentre dall’altra parte la società stipulando tale contratto può godere dei [B]benefici fiscali previsti dalla Legge n. 388 del 2000[/B] e che consentono di dedurre dal reddito aziendale i canoni versati dall’impresa per le locazioni dei dipendenti. Pertanto non si tratta di un [B]contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria [/B]ad uso foresteria [/QUOTE]
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