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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 283496" data-attributes="member: 15253"><p>Anche se fosse unico proprietario, l'agente della riscossione non può dar corso all'espropriazione se è l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, ed è adibito a uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente.</p><p>E in ogni caso, anche quando non ricorrano le sopraindicate condizioni, l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare solamente se l'importo complessivo del credito per cui procede supera 120.000 euro.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 283496, member: 15253"] Anche se fosse unico proprietario, l'agente della riscossione non può dar corso all'espropriazione se è l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, ed è adibito a uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente. E in ogni caso, anche quando non ricorrano le sopraindicate condizioni, l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare solamente se l'importo complessivo del credito per cui procede supera 120.000 euro. [/QUOTE]
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