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Locazione, Affitto e Sfratto
Decesso del conduttore e risoluzione del contratto
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<blockquote data-quote="ada1" data-source="post: 34907" data-attributes="member: 11146"><p>I contratti di qualunque natura generano sempre delle obbligazioni di vario tipo debitamente previste dalla legge a tutela degli obbligati . Quindi : </p><p>Preavviso : lei puo' rinunciarci se tale è la sua decisione ma io conduttore le domanderei una rinuncia scritta (la legge non obbliga, sancisce soltanto dei diritti/doveri che possono essere tralasciati di comune e non viziato accordo)</p><p> Art. 1614 Morte dell'inquilino</p><p>Nel caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte.</p><p>Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi. </p><p></p><p>Cio' vuol dire che se il contratto prevede un periodo di preavviso superiore, il locatore potrebbe anche esigerlo.</p><p>Cauzione :le spese di ripristino dell'appartamento sono a carico del conduttore e quindi si possono dedurre dalla cauzione proporzionalmente all'usura dovuta al tempo con o senza l'accordo del conduttore che ha l'obbligo di riconsegnare l'appartamento nello stato in cui lo ha ricevuto. La tinteggiatura delle stanze fa parte del ripristino dell'appartamento. Io locatore, quindi, sono legittimato a dedurre le spese per ripristino e danni dalla cauzione e restituire la somma residua o anche domandare altro nel caso i danni -sempre considerando l'usura del tempo e lo stato iniziale- fossero superiori a quello che la cauzione potrebbe coprire.</p><p>E' evidente che il tutto dovrà essere debitamente documentato per iscritto, con testimoni o processo verbale di riconsegna o preventivi di ripristino e formale consenso del conduttore o dei suoi eredi.</p><p>Voltura : credo che gli aventi diritto potrebbero semplicemente domandare alle compagnie erogatrici un cambio di intestazione di contratto di forniture consecutivamente alla morte del titolare per i quali i costi sono o inesistenti o minimi (vedere con le società). Ma in genere, ognuno paga per i propri costi.</p><p>Questo detto, se entrambi siete in buona fede e che vogliate accordarvi bonariamente conoscendo i diritti/doveri reciproci, tutto è possibile . Infatti il CC prevede :</p><p>Art. 1372 Efficacia del contratto</p><p>Il contratto ha forza di legge tra le parti.</p><p>Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (1671, 2227). Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge (1239, 1300 e seguente, 1411, 1678, 1737). </p><p></p><p>Art. 1375 Esecuzione di buona fede</p><p>Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (1337,1358,1366, 1460). </p><p></p><p>Basterà quindi che voi parliate tranquillamente di tutto cio' e che -per la buona regola onde evitare litigi eventuali imprevisibili- decidiate di dichiarare per iscritto (preferibilmente in presenza di testimoni oggettivi che firmeranno anche loro) da una parte, l'accettazione di prendere a carico le spese peri lavori X e Y da effettuare + i per il cambiamento di intestazione volture e, dall'altra, la rinuncia a percepire i canoni di locazione per il preavviso (cioé quello previsto sul contratto se superiore a quello legale) dovuto dagli eredi del de cuius</p><p> Si ricordi, inoltre, che dovrete anche eseguire le formalità di disdetta anticipata del contratto registrato (veda qui ) :</p><p> <a href="http://www.propit.it/f76/risoluzione-anticipata-contratto-locazione-1470/" target="_blank">http://www.propit.it/f76/risoluzione-anticipata-contratto-locazione-1470/</a> </p><p></p><p>e riempire un modulo di rescissione consensuale anticipata da far registrare all'Agenzia delle Entrate, cioé un modulo più o meno di questo tipo : </p><p><a href="http://sosonline.aduc.it/modulo/risoluzione+consensuale+inquilino+proprietario+del_5348.php" target="_blank">ADUC - Modulo - Risoluzione consensuale tra inquilino e proprietario del contratto di locazione</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ada1, post: 34907, member: 11146"] I contratti di qualunque natura generano sempre delle obbligazioni di vario tipo debitamente previste dalla legge a tutela degli obbligati . Quindi : Preavviso : lei puo' rinunciarci se tale è la sua decisione ma io conduttore le domanderei una rinuncia scritta (la legge non obbliga, sancisce soltanto dei diritti/doveri che possono essere tralasciati di comune e non viziato accordo) Art. 1614 Morte dell'inquilino Nel caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte. Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi. Cio' vuol dire che se il contratto prevede un periodo di preavviso superiore, il locatore potrebbe anche esigerlo. Cauzione :le spese di ripristino dell'appartamento sono a carico del conduttore e quindi si possono dedurre dalla cauzione proporzionalmente all'usura dovuta al tempo con o senza l'accordo del conduttore che ha l'obbligo di riconsegnare l'appartamento nello stato in cui lo ha ricevuto. La tinteggiatura delle stanze fa parte del ripristino dell'appartamento. Io locatore, quindi, sono legittimato a dedurre le spese per ripristino e danni dalla cauzione e restituire la somma residua o anche domandare altro nel caso i danni -sempre considerando l'usura del tempo e lo stato iniziale- fossero superiori a quello che la cauzione potrebbe coprire. E' evidente che il tutto dovrà essere debitamente documentato per iscritto, con testimoni o processo verbale di riconsegna o preventivi di ripristino e formale consenso del conduttore o dei suoi eredi. Voltura : credo che gli aventi diritto potrebbero semplicemente domandare alle compagnie erogatrici un cambio di intestazione di contratto di forniture consecutivamente alla morte del titolare per i quali i costi sono o inesistenti o minimi (vedere con le società). Ma in genere, ognuno paga per i propri costi. Questo detto, se entrambi siete in buona fede e che vogliate accordarvi bonariamente conoscendo i diritti/doveri reciproci, tutto è possibile . Infatti il CC prevede : Art. 1372 Efficacia del contratto Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (1671, 2227). Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge (1239, 1300 e seguente, 1411, 1678, 1737). Art. 1375 Esecuzione di buona fede Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (1337,1358,1366, 1460). Basterà quindi che voi parliate tranquillamente di tutto cio' e che -per la buona regola onde evitare litigi eventuali imprevisibili- decidiate di dichiarare per iscritto (preferibilmente in presenza di testimoni oggettivi che firmeranno anche loro) da una parte, l'accettazione di prendere a carico le spese peri lavori X e Y da effettuare + i per il cambiamento di intestazione volture e, dall'altra, la rinuncia a percepire i canoni di locazione per il preavviso (cioé quello previsto sul contratto se superiore a quello legale) dovuto dagli eredi del de cuius Si ricordi, inoltre, che dovrete anche eseguire le formalità di disdetta anticipata del contratto registrato (veda qui ) : [URL="http://www.propit.it/f76/risoluzione-anticipata-contratto-locazione-1470/"]http://www.propit.it/f76/risoluzione-anticipata-contratto-locazione-1470/[/URL] e riempire un modulo di rescissione consensuale anticipata da far registrare all'Agenzia delle Entrate, cioé un modulo più o meno di questo tipo : [url=http://sosonline.aduc.it/modulo/risoluzione+consensuale+inquilino+proprietario+del_5348.php]ADUC - Modulo - Risoluzione consensuale tra inquilino e proprietario del contratto di locazione[/url] [/QUOTE]
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