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Area Amministrativa Fiscale e Tributaria
Fisco, Detrazioni e Tasse
Detrazione parti funzionalmente comuni a più unità immobiliari appartenenti al medesimo proprietario
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<blockquote data-quote="basty" data-source="post: 320455" data-attributes="member: 35382"><p>Ma ciò che più mi preme è sottolineare ciò che scrive la circolare nr. 121/98 alla risposta 2.6 di cui ti ringrazio.</p><p></p><p><span style="color: #ff0000">2.6. Unico proprietario di un intero edificio. Qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o piu' unita' immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni anche se in questo caso, dal punto di vista giuridico, non si configura la comunione prevista dal codice civile. Infatti, tenuto conto che la detrazione, per espressa previsione legislativa, compete sia al possessore che al detentore dell'immobile, <strong>si ritiene che la locuzione utilizzata dal legislatore, "parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117" del codice civile, vada considerata in senso oggettivo e non soggettivo, riferibile, pertanto, alle parti comuni a piu' unita' immobiliari e non alle parti comuni a piu' possessori.</strong></span></p><p></p><p>La conclusione, è esattamente ciò che ho cercato di ribadire nell'altra discussione, e che per chiarezza ho riproposto in questo 3D.</p><p></p><p>La lingua italiana può a volte essere equivocabile: ma anche se lo fosse stata, a maggior ragione un consulente di un contribuente dovrebbe trarne vantaggio, e non assumere un atteggiamento da fiscalista talebano, o se preferisci una più consueta espressione delle mie parti, "essere più realista del Re".</p><p></p><p>[USER=43174]@cec[/USER] ; [USER=53045]@Biz Consulting[/USER]</p><p></p><p>p..s.: questa credevo di averla inviata 3 ore fa: fa lo stesso.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="basty, post: 320455, member: 35382"] Ma ciò che più mi preme è sottolineare ciò che scrive la circolare nr. 121/98 alla risposta 2.6 di cui ti ringrazio. [COLOR=#ff0000]2.6. Unico proprietario di un intero edificio. Qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o piu' unita' immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni anche se in questo caso, dal punto di vista giuridico, non si configura la comunione prevista dal codice civile. Infatti, tenuto conto che la detrazione, per espressa previsione legislativa, compete sia al possessore che al detentore dell'immobile, [B]si ritiene che la locuzione utilizzata dal legislatore, "parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117" del codice civile, vada considerata in senso oggettivo e non soggettivo, riferibile, pertanto, alle parti comuni a piu' unita' immobiliari e non alle parti comuni a piu' possessori.[/B][/COLOR] La conclusione, è esattamente ciò che ho cercato di ribadire nell'altra discussione, e che per chiarezza ho riproposto in questo 3D. La lingua italiana può a volte essere equivocabile: ma anche se lo fosse stata, a maggior ragione un consulente di un contribuente dovrebbe trarne vantaggio, e non assumere un atteggiamento da fiscalista talebano, o se preferisci una più consueta espressione delle mie parti, "essere più realista del Re". [USER=43174]@cec[/USER] ; [USER=53045]@Biz Consulting[/USER] p..s.: questa credevo di averla inviata 3 ore fa: fa lo stesso. [/QUOTE]
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