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Distacco dal riscaldamento centralizzato
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Testo
<blockquote data-quote="condobip" data-source="post: 145216" data-attributes="member: 29362"><p>Anche ora;</p><p> </p><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'times new roman'"><em>E' legittima la rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale ed il distacco dall'impianto centralizzato, senza necessità di autorizzazione o di accettazione da parte degli altri partecipanti, ove l'interessato dimostri che dalla rinunzia e dal susseguente distacco non derivi un aggravio di spese per i condomini che continuano ad usufruire, né uno squilibrio termico pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio. Con il conseguente esonero dal pagamento delle spese per l'uso, ma non certo di quelle per la conservazione. --- Cass. civ., sez. II, 25 marzo 2004, n. 5974</em></span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'times new roman'"><em><span style="color: #000000">--- dello stesso avviso --- </span></em><span style="color: #000000"><em>Cass, sez. VI Civile, sentenza del 3 aprile 2012, n. 5331</em></span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'times new roman'"><span style="font-size: 15px"><em><span style="color: #000000">Il condomino può rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione degli altri condomini e, fermo il suo obbligo al pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione dell’impianto se, e nei limiti in cui, il suo distacco non si risolva in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini.</span></em></span></span></p><p><span style="font-family: 'times new roman'"><span style="font-size: 15px"><em><span style="color: #000000">Inoltre, pur in presenza di tali condizioni, la delibera assembleare che respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune. --- </span><span style="color: #000000">Cass., sez II, 30/03/2006 n. 7518</span></em></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="condobip, post: 145216, member: 29362"] Anche ora; [SIZE=4][FONT=times new roman][I]E' legittima la rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale ed il distacco dall'impianto centralizzato, senza necessità di autorizzazione o di accettazione da parte degli altri partecipanti, ove l'interessato dimostri che dalla rinunzia e dal susseguente distacco non derivi un aggravio di spese per i condomini che continuano ad usufruire, né uno squilibrio termico pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio. Con il conseguente esonero dal pagamento delle spese per l'uso, ma non certo di quelle per la conservazione. --- Cass. civ., sez. II, 25 marzo 2004, n. 5974[/I][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=times new roman][I][COLOR=#000000]--- dello stesso avviso --- [/COLOR][/I][COLOR=#000000][I]Cass, sez. VI Civile, sentenza del 3 aprile 2012, n. 5331[/I][/COLOR][/FONT][/SIZE] [FONT=times new roman][SIZE=4][I][COLOR=#000000]Il condomino può rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione degli altri condomini e, fermo il suo obbligo al pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione dell’impianto se, e nei limiti in cui, il suo distacco non si risolva in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini.[/COLOR][/I][/SIZE][/FONT] [FONT=times new roman][SIZE=4][I][COLOR=#000000]Inoltre, pur in presenza di tali condizioni, la delibera assembleare che respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune. --- [/COLOR][COLOR=#000000]Cass., sez II, 30/03/2006 n. 7518[/COLOR][/I][/SIZE][/FONT] [/QUOTE]
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