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Eredità secondo matrimonio
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 205651" data-attributes="member: 15253"><p>A nulla rileva. Anche se fossero in comunione, l'art. 179, comma 1 c.c. recita:</p><p><em>Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:</em></p><p><em>a) i beni di cui prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;</em></p><p><em>(omissis).</em></p><p>Per quanto riguarda i diritti di abitazione e di uso, l'art. 540, comma 2 c.c. li riserva al "coniuge". Non fa distinzione se il coniuge è o non è anche genitore dei suoi figli.</p><p>La seconda moglie ha diritti identici a quelli che avrebbe se fosse una prima moglie. Il fatto che esista un figlio non suo non fa diminuire i suoi diritti ereditari.Serve ai coniugi per conservare la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 205651, member: 15253"] A nulla rileva. Anche se fossero in comunione, l'art. 179, comma 1 c.c. recita: [I]Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; (omissis).[/I] Per quanto riguarda i diritti di abitazione e di uso, l'art. 540, comma 2 c.c. li riserva al "coniuge". Non fa distinzione se il coniuge è o non è anche genitore dei suoi figli. La seconda moglie ha diritti identici a quelli che avrebbe se fosse una prima moglie. Il fatto che esista un figlio non suo non fa diminuire i suoi diritti ereditari.Serve ai coniugi per conservare la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. [/QUOTE]
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