Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Tecnica ed Edilizia
Catasto Fabbricati ed Edilizia Urbana
Finestra di vicino su giardino privato
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="GIANLUCA69" data-source="post: 160590" data-attributes="member: 38325"><p>al di là del fatto che la veduta (esercitabile unicamente da apertura o finestra) sia stata acquistata per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.) senza, quindi, alcun decorso di venti anni, e che, pertanto, sia essa frontale, laterale o obliqua, comunque è pur sempre legittima, altro discorso, al fine di inibire e/o limitare al vicino l'esercizio della medesima, è quello se la stessa possa costituire una immissione illecita intollerabile, ai sensi dell'art. 844 c.c.: la tutela della riservatezza o privacy, tanto cara a tutti e di cui la norma in questione ne rappresenta un'applicazione, solo marginalmente è invocabile in una fattispecie simile, ed in ogni caso non per impedire l'intrusione sul proprio fondo di affacci indesiderati altrui, ed in particolare da parte del vicino (la disciplina da applicare, in tal senso, è quella dei limiti delle vedute c.d. legittime, cioè di quelle conformi agli artt. 905, 906 e 907 c.c., disciplina che in sé regola e contempera i due interessi contrapposti -diritto di proprietà, del vicino/ diritto alla riservatezza, del confinante-), quanto piuttosto per far cessare molestie o turbative costituite specialmente da rumori, odori scuotimenti e simili e, comunque, nei limiti del contemperamento dei vari criteri di determinazione indicati dallo stesso articolo; pertanto, si potranno, a seconda dei casi, avere immissioni lecite e tollerabili, immissioni lecite ed intollerabili (da compensare con un giusto indennizzo in favore di chi è tenuto a doverle tollerare) ed immissioni illecite intollerabili soggette a inibizione e fonte di risarcimento danni; secondo il mio parere in difetto di veri e propri "schiamazzi notturni" o di immissioni maleodoranti insopportabili l'unica strada è quella di raggiungere un accordo amichevole col vicino, chiedendogli di accettare la delimitazione a tue spese dell'area prospiciente alla sua finestra; ciao</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="GIANLUCA69, post: 160590, member: 38325"] al di là del fatto che la veduta (esercitabile unicamente da apertura o finestra) sia stata acquistata per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.) senza, quindi, alcun decorso di venti anni, e che, pertanto, sia essa frontale, laterale o obliqua, comunque è pur sempre legittima, altro discorso, al fine di inibire e/o limitare al vicino l'esercizio della medesima, è quello se la stessa possa costituire una immissione illecita intollerabile, ai sensi dell'art. 844 c.c.: la tutela della riservatezza o privacy, tanto cara a tutti e di cui la norma in questione ne rappresenta un'applicazione, solo marginalmente è invocabile in una fattispecie simile, ed in ogni caso non per impedire l'intrusione sul proprio fondo di affacci indesiderati altrui, ed in particolare da parte del vicino (la disciplina da applicare, in tal senso, è quella dei limiti delle vedute c.d. legittime, cioè di quelle conformi agli artt. 905, 906 e 907 c.c., disciplina che in sé regola e contempera i due interessi contrapposti -diritto di proprietà, del vicino/ diritto alla riservatezza, del confinante-), quanto piuttosto per far cessare molestie o turbative costituite specialmente da rumori, odori scuotimenti e simili e, comunque, nei limiti del contemperamento dei vari criteri di determinazione indicati dallo stesso articolo; pertanto, si potranno, a seconda dei casi, avere immissioni lecite e tollerabili, immissioni lecite ed intollerabili (da compensare con un giusto indennizzo in favore di chi è tenuto a doverle tollerare) ed immissioni illecite intollerabili soggette a inibizione e fonte di risarcimento danni; secondo il mio parere in difetto di veri e propri "schiamazzi notturni" o di immissioni maleodoranti insopportabili l'unica strada è quella di raggiungere un accordo amichevole col vicino, chiedendogli di accettare la delimitazione a tue spese dell'area prospiciente alla sua finestra; ciao [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Tecnica ed Edilizia
Catasto Fabbricati ed Edilizia Urbana
Finestra di vicino su giardino privato
Alto