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Il curatore alla vendita può opporsi alla rimozione delle addizioni di beni estranei all’eredita
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Testo
<blockquote data-quote="berni" data-source="post: 147336" data-attributes="member: 19270"><p>Il problema è di recuperare almeno in parte quanto speso. Se accettavo l’equi- ripartizione, non ci sarebbe neanche stata la causa i oggetto, ne la vendita all’asta.</p><p>Ho proposto ai coeredi (per ottenere il 50% della proprietà) uno sconto di € 20.000 cadauno, che è il (40% complessivo) di quanto ho sborsato. Si tenga presente che ad horas ogni coerede ha speso <u>cadauno</u> € 2.300 per il CTU, € 2.000 per il CTP, ha cui verranno assommati circa € 2.500 per l’avvocato, oltre il curatore alla vendita, ecc., ecc.</p><p>Infine con la vendita all’asta, sempre che si trovi un compratore, l’immobile, perlomeno verrà deprezzato del 15% , se non di più, circa - € 18.000 per coerede.</p><p>I documenti probanti delle addizioni sono costituiti :</p><p>1) da un elenco di opere realizzate e di forniture, originale firmato in calce dal de cuius; (documento portato a conoscenza dei coeredi).</p><p>2) da fatture e da assegni a me intestati per le forniture apportate e le opere eseguite.</p><p> </p><p>Se è vero che ho utilizzato l’appartamento per 23 anni, è anche vero che l’ho fatto con i miei soldi, senza i quali , tuttora sarebbe un rudere da abbattere, il de cuius non aveva (da solo) le capacita economiche per portarlo a completamento, tali interventi sono stati presi di comune accordo con il de cuius.</p><p>Ho provveduto pure alla manutenzione ordinaria e straordinaria, pagandoci anche i tributi). Per finire, non è stato possibile regolarizzare la situazione per la prematura morte del de cuius.</p><p>Visto che i coeredi chiedono il mancato utile (in termini di affitti non percepiti, dalla morte del de cuius),</p><p>Nella veste di conduttore dell’immobile, ricordo che secondo l’art. [<strong>1593 del c.c.],</strong> il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che i proprietari preferiscano ritenere le addizione stesse.</p><p>In tal caso, [<strong>c.c. 1592</strong>]. questi devono pagare al conduttore una indennità pari <em>alla minor somma</em> tra <u>l'importo della spesa</u> <u>e il valore</u> delle addizioni al tempo della riconsegna.</p><p>Infine, [<strong>c.c. 1591</strong>], il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta <u>dalle parti</u>.</p><p>Inoltre, [<strong>c.c. 1609</strong>], il conduttore <u>non risponde</u> del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà.</p><p>In caso contrario, per i coeredi, sussiste l’indebito arricchimento art. [<strong>c.c. 2041</strong>].</p><p>Vi ringrazio della Vostra cortese attenzione.</p><p>bernardo di bernardo li, 01.06.2013</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="berni, post: 147336, member: 19270"] Il problema è di recuperare almeno in parte quanto speso. Se accettavo l’equi- ripartizione, non ci sarebbe neanche stata la causa i oggetto, ne la vendita all’asta. Ho proposto ai coeredi (per ottenere il 50% della proprietà) uno sconto di € 20.000 cadauno, che è il (40% complessivo) di quanto ho sborsato. Si tenga presente che ad horas ogni coerede ha speso [U]cadauno[/U] € 2.300 per il CTU, € 2.000 per il CTP, ha cui verranno assommati circa € 2.500 per l’avvocato, oltre il curatore alla vendita, ecc., ecc. Infine con la vendita all’asta, sempre che si trovi un compratore, l’immobile, perlomeno verrà deprezzato del 15% , se non di più, circa - € 18.000 per coerede. I documenti probanti delle addizioni sono costituiti : 1) da un elenco di opere realizzate e di forniture, originale firmato in calce dal de cuius; (documento portato a conoscenza dei coeredi). 2) da fatture e da assegni a me intestati per le forniture apportate e le opere eseguite. Se è vero che ho utilizzato l’appartamento per 23 anni, è anche vero che l’ho fatto con i miei soldi, senza i quali , tuttora sarebbe un rudere da abbattere, il de cuius non aveva (da solo) le capacita economiche per portarlo a completamento, tali interventi sono stati presi di comune accordo con il de cuius. Ho provveduto pure alla manutenzione ordinaria e straordinaria, pagandoci anche i tributi). Per finire, non è stato possibile regolarizzare la situazione per la prematura morte del de cuius. Visto che i coeredi chiedono il mancato utile (in termini di affitti non percepiti, dalla morte del de cuius), Nella veste di conduttore dell’immobile, ricordo che secondo l’art. [[B]1593 del c.c.],[/B] il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che i proprietari preferiscano ritenere le addizione stesse. In tal caso, [[B]c.c. 1592[/B]]. questi devono pagare al conduttore una indennità pari [I]alla minor somma[/I] tra [U]l'importo della spesa[/U] [U]e il valore[/U] delle addizioni al tempo della riconsegna. Infine, [[B]c.c. 1591[/B]], il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta [U]dalle parti[/U]. Inoltre, [[B]c.c. 1609[/B]], il conduttore [U]non risponde[/U] del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà. In caso contrario, per i coeredi, sussiste l’indebito arricchimento art. [[B]c.c. 2041[/B]]. Vi ringrazio della Vostra cortese attenzione. bernardo di bernardo li, 01.06.2013 [/QUOTE]
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