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Locazione, Affitto e Sfratto
Inquilino che non paga... si può "chiudere" il contratto unilateralmente?
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Testo
<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 216939" data-attributes="member: 42040"><p>L'art. 5 della legge 392/1978 recita:</p><p> "<u> Salvo quanto previsto dall'articolo 55, </u>il mancato pagamento del</p><p>canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il</p><p>mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando</p><p>l'importo non pagato superi quello di due mensilita' del canone,</p><p>costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del</p><p>codice civile."</p><p></p><p>Per cui, a mio parere, <strong>bisogna tenere conto anche dell'art. 55 della stessa legge:</strong></p><p></p><p><u>"La morosita' del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri</u></p><p><u>di cui all'articolo 5 puo' essere sanata in sede giudiziale </u>per non</p><p>piu' di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla</p><p>prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per</p><p>gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli</p><p>interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal</p><p>giudice.</p><p> Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a</p><p>comprovate condizioni di difficolta' del conduttore, puo' assegnare</p><p>un termine non superiore a giorni novanta.</p><p> In tal caso rinvia l'udienza a non oltre dieci giorni dalla</p><p>scadenza del termine assegnato.</p><p> La morosita' puo' essere sanata, per non piu' di quattro volte</p><p>complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al</p><p>secondo comma e' di centoventi giorni, se l'inadempienza, protrattasi</p><p>per non oltre due mesi, e' conseguente alle precarie condizioni</p><p>economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto</p><p>e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate</p><p>condizioni di difficolta'.</p><p> <strong>Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la</strong></p><p><strong>risoluzione del contratto".</strong></p><p><strong></strong></p><p>Per cui il proprietario che applica la clausola di risoluzione espressa a causa morosità (e risolve il contratto facendo anche la pratica all'Agenzia delle Entrate) ma inizia la pratica legale di sfratto per liberare l'immobile, cosa deve fare se il conduttore sana la morosità? Considerato che il pagamento esclude la risoluzione del contratto, come chiaramente indicato dall'art. 55 legge 392/1978.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 216939, member: 42040"] L'art. 5 della legge 392/1978 recita: "[U] Salvo quanto previsto dall'articolo 55, [/U]il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilita' del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile." Per cui, a mio parere, [B]bisogna tenere conto anche dell'art. 55 della stessa legge:[/B] [U]"La morosita' del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'articolo 5 puo' essere sanata in sede giudiziale [/U]per non piu' di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice. Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficolta' del conduttore, puo' assegnare un termine non superiore a giorni novanta. In tal caso rinvia l'udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato. La morosita' puo' essere sanata, per non piu' di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma e' di centoventi giorni, se l'inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, e' conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficolta'. [B]Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto". [/B] Per cui il proprietario che applica la clausola di risoluzione espressa a causa morosità (e risolve il contratto facendo anche la pratica all'Agenzia delle Entrate) ma inizia la pratica legale di sfratto per liberare l'immobile, cosa deve fare se il conduttore sana la morosità? Considerato che il pagamento esclude la risoluzione del contratto, come chiaramente indicato dall'art. 55 legge 392/1978. [/QUOTE]
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