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Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 237559"><p>Attendendo la risposta di [USER=44822]@cesare l.[/USER] e nel presupposto che trattasi di eredi non rientranti nella fattispecie ex art. 6 e 37, l. 27 luglio 1978, n. 392, farei mia la posizione giurisprudenziale (non l'unica a dir il vero) che ritiene applicabile la disciplina dell'art. 1614 Cc</p><p><span style="color: #0000ff"><em>Nel caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte. Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.</em></span></p><p>Ergo:</p><p>- preavviso di tre mesi</p><p>- obbligo di pagare il canone.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 237559"] Attendendo la risposta di [USER=44822]@cesare l.[/USER] e nel presupposto che trattasi di eredi non rientranti nella fattispecie ex art. 6 e 37, l. 27 luglio 1978, n. 392, farei mia la posizione giurisprudenziale (non l'unica a dir il vero) che ritiene applicabile la disciplina dell'art. 1614 Cc [COLOR=#0000ff][I]Nel caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte. Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.[/I][/COLOR] Ergo: - preavviso di tre mesi - obbligo di pagare il canone. [/QUOTE]
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