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<blockquote data-quote="studiogiardina" data-source="post: 369519" data-attributes="member: 42640"><p>Buongiorno. L'agenzia delle Entrate Riscossione può tentare di vendere all'asta <strong>la quota</strong> in questione se sussistono le condizioni di legge come riportato dal sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione: </p><p>"Il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se l’immobile ha tutte le seguenti caratteristiche:</p><p>• è l’unico immobile di proprietà del debitore;</p><p>• è adibito a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;</p><p>• non è di lusso, (cioè non ha le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969) e non è comunque una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9).</p><p></p><p>Negli altri casi si può procedere al pignoramento e alla vendita all’asta dell’immobile solo se:</p><p>• l'importo complessivo del debito è superiore a 120 mila euro;</p><p>• il valore degli immobili del debitore è superiore a 120 mila euro;</p><p>• sono passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato/rateizzato il debito o in mancanza di provvedimenti di sgravio/sospensione. "</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="studiogiardina, post: 369519, member: 42640"] Buongiorno. L'agenzia delle Entrate Riscossione può tentare di vendere all'asta [B]la quota[/B] in questione se sussistono le condizioni di legge come riportato dal sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione: "Il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se l’immobile ha tutte le seguenti caratteristiche: • è l’unico immobile di proprietà del debitore; • è adibito a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente; • non è di lusso, (cioè non ha le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969) e non è comunque una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9). Negli altri casi si può procedere al pignoramento e alla vendita all’asta dell’immobile solo se: • l'importo complessivo del debito è superiore a 120 mila euro; • il valore degli immobili del debitore è superiore a 120 mila euro; • sono passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato/rateizzato il debito o in mancanza di provvedimenti di sgravio/sospensione. " [/QUOTE]
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