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<blockquote data-quote="casanostra" data-source="post: 230750" data-attributes="member: 35505"><p>Gli interventi in edilizia sono definiti dall'art.31 legge 457/78 che recita:</p><p></p><p>Art. 31.</p><p>(Definizione degli interventi)</p><p></p><p>Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono</p><p>cosi' definiti:</p><p><strong> a) interventi di manutenzione ordinaria</strong>, quelli che riguardano le</p><p>opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture</p><p>degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in</p><p>efficienza gli impianti tecnologici esistenti;</p><p><strong> b) interventi di manutenzione straordinaria</strong>, le opere e le</p><p>modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche</p><p>strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i</p><p>servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i</p><p>volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non</p><p>comportino modifiche delle destinazioni di uso;</p><p><strong> c) interventi di restauro e di risanamento conservativo</strong>, quelli</p><p>rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la</p><p>funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel</p><p>rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali</p><p>dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi</p><p>compatibili.</p><p>Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il</p><p>rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli</p><p>elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze</p><p>dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo</p><p>edilizio;</p><p><strong> d) interventi di ristrutturazione edilizia</strong>, quelli rivolti a</p><p>trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di</p><p>opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in</p><p>parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il</p><p>ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi</p><p>dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi</p><p>elementi ed impianti;</p><p><strong> e) interventi di ristrutturazione urbanistica</strong>, quelli rivolti a</p><p>sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso</p><p>mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la</p><p>modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete</p><p>stradale.</p><p>Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni</p><p>degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.</p><p>Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1</p><p>giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive</p><p>modificazioni ed integrazioni.</p><p></p><p>A seconda della tipologia di intervento vi è una diversa applicazione dell'IVA per i beni forniti mentre per la manodopera è tutta al 10%.</p><p>I beni si distinguono in:</p><p><strong>inerti e semilavorati</strong>, sono quelli che una volta inglobati nel fabbricato non sono più scindibili e non possono quindi essere riutilizzati.</p><p><strong>Beni finiti</strong>, sono quelli che una volta montati possono essere rimossi e riutilizzati.</p><p><strong>Beni significativi</strong>, sono quei beni finiti che incidono in maniera evidente sul costo dell'intervento.</p><p>Manutenzione ordinaria e straordinaria, lettera "A" e "B" della legge, IVA al 10% per la manodopera, IVA al 10% per i beni finiti e significativi fino all'occorrenza dell'importo della manodopera per la posa in opera. I beni debbono essere forniti dal prestatore d'opera.</p><p>Per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, di cui alle lettere "C", "D" e "E", solo gli inerti sono assoggettati al 22%, tutto il resto, posa in opera e beni, sono assoggettati al 10% ed in più possono anche non essere forniti dal prestatore d'opera ma acquistati direttamente dal committente.</p><p>Se il tuo geometra ha presentato una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) è sicuramente una ristrutturazione edilizia visto che per la manutenzione ordinaria basta la CIL (comunicazione inizio lavori) mentre per la manutenzione straordinaria il titolo richiesto è una CILA (comunicazione inizio lavori asseverata).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="casanostra, post: 230750, member: 35505"] Gli interventi in edilizia sono definiti dall'art.31 legge 457/78 che recita: Art. 31. (Definizione degli interventi) Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono cosi' definiti: [B] a) interventi di manutenzione ordinaria[/B], quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; [B] b) interventi di manutenzione straordinaria[/B], le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; [B] c) interventi di restauro e di risanamento conservativo[/B], quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; [B] d) interventi di ristrutturazione edilizia[/B], quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; [B] e) interventi di ristrutturazione urbanistica[/B], quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni. A seconda della tipologia di intervento vi è una diversa applicazione dell'IVA per i beni forniti mentre per la manodopera è tutta al 10%. I beni si distinguono in: [B]inerti e semilavorati[/B], sono quelli che una volta inglobati nel fabbricato non sono più scindibili e non possono quindi essere riutilizzati. [B]Beni finiti[/B], sono quelli che una volta montati possono essere rimossi e riutilizzati. [B]Beni significativi[/B], sono quei beni finiti che incidono in maniera evidente sul costo dell'intervento. Manutenzione ordinaria e straordinaria, lettera "A" e "B" della legge, IVA al 10% per la manodopera, IVA al 10% per i beni finiti e significativi fino all'occorrenza dell'importo della manodopera per la posa in opera. I beni debbono essere forniti dal prestatore d'opera. Per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, di cui alle lettere "C", "D" e "E", solo gli inerti sono assoggettati al 22%, tutto il resto, posa in opera e beni, sono assoggettati al 10% ed in più possono anche non essere forniti dal prestatore d'opera ma acquistati direttamente dal committente. Se il tuo geometra ha presentato una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) è sicuramente una ristrutturazione edilizia visto che per la manutenzione ordinaria basta la CIL (comunicazione inizio lavori) mentre per la manutenzione straordinaria il titolo richiesto è una CILA (comunicazione inizio lavori asseverata). [/QUOTE]
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