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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 227006" data-attributes="member: 15253"><p>No. L'art. 28 della legge n. 392/1978 prevede che:</p><p>"<em>Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni e, per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere o all'esercizio di attività teatrali, di nove anni in nove anni; <u>tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte</u>, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza.</em></p><p><em>Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, <u>il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29</u> con le modalità e i termini ivi previsti</em>".</p><p>Non è "comunque" vero. Il diritto all'indennità sorge se ricorrono le condizioni dettate dagli artt. 34 e 35 della stessa legge.</p><p>Art. 34:</p><p>"<em>In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dello articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità.</em></p><p><em>(omissis)".</em></p><p></p><p>Art. 35<em>:</em></p><p><em>"Le disposizioni di cui all'articolo precedente <u>non si applicano</u> in caso di cessazione di rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori</em></p><p><em>nonché destinati all'esercizio di attività professionali, ad attività di carattere transitorio, ed agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici".</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 227006, member: 15253"] No. L'art. 28 della legge n. 392/1978 prevede che: "[I]Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni e, per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere o all'esercizio di attività teatrali, di nove anni in nove anni; [U]tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte[/U], a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza. Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, [U]il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29[/U] con le modalità e i termini ivi previsti[/I]". Non è "comunque" vero. Il diritto all'indennità sorge se ricorrono le condizioni dettate dagli artt. 34 e 35 della stessa legge. Art. 34: "[I]In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dello articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità. (omissis)".[/I] Art. 35[I]: "Le disposizioni di cui all'articolo precedente [U]non si applicano[/U] in caso di cessazione di rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori nonché destinati all'esercizio di attività professionali, ad attività di carattere transitorio, ed agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici".[/I] [/QUOTE]
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