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Nuove Normative, Disegni e Proposte di Legge
Legge stabilità . Il Notaio "segrega" quanto riceve dall'acquirente fino ad avvenuta trascrizione
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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 169132" data-attributes="member: 4594"><p>E' pur vero che le truffe date dalla doppia o tripla trascrizione si sono ridotte molto dal 2008 ad oggi (merito della normativa antiriciclaggio che ha reso piu' farraginosa la pratica dei versamenti-prelievi rapidi ) ma pur sempre possibile causa di collusioni (rare ma non escludibili ) con funzionari di banca compiacenti -</p><p>Maggiore rischio (ho raccolta dalle cronache parecchi casi ) invece và profilandosi con la truffa A) di seguito descritta dovuta alla mancata buona abitudine di far ricorso alla trascrizione del preliminare presso il notaio ( procedura nota a chi opera nel settore, meno ai profani che confondono regolarmente registrazione e trascrizione) che comunque neppure essa conferisce una blindatura perfetta in quanto generante di credito privilegiato comunque subordinato al credito ipotecario</p><p></p><p></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>20.07.08</strong></span></p><p>......... In sintesi si tratta di allertare i lettori sulla possibilità che il truffatore prometta di vendere (caso A) un immobile NON Suo o addirittura venda effettivamente il SUO immobile (caso B) ma piu' volte.</p><p><strong>CASO A) TRUFFA CON STIPULA DEL CONTRATTO PRELIMINARE:</strong></p><p>Il malfattore acquisisce in affitto un' abitazione prestigiosa, del valore commerciale supponiamo di 400.000 euro. Il delinquente modifica con lo scanner gli atti originari dell'immobile facilmente reperibili presso gli uffici pubblici competenti ( leggasi: atti di proprietà, documenti catastali, licenze edilizie etc.) - Spacciandosi per proprietario, dà specifico mandato ad una ignara agenzia immobiliare, o mette un annuncio sul giornale per vendita diretta . A questo punto fa visitare l'immobile alla persona interessata, mostra lui i titoli di proprietà falsificati, redige un preliminare incassando una caparra del 15% del valore dell'immobile ( 60.000 euro).</p><p>Ripete il giochino, poniamo con altre 20 persone ignare, e sparisce con 1.200.000,00 euro. Al rogito ovviamente non si presenta nessuno. Se viene denunciato e rintracciato risulterà nullatenente visto che avrà avuto cura di depositare i denari in Svizzera su c/c cifrato. Se rintracciato verrà condannato per truffa semplice e sfruttando i benefici di legge (Condizionale, Patteggiamento etc.) starà in prigione forse qualche giorno. Pensate invece ad un rapinatore che,a mano armata, ruba 10.000,00 euro in Posta: Sicuramente soggiornerà qualche anno di prigione e li sconterà tutti. I più accorti si convertiranno alla " truffa immobiliare" (alto guadagno, pena insignificante) che è facile prevedere subirà un allarmante "crescendo".</p><p></p><p>caso B) omissis : se interessa vedi link sopra richiamato che spiega le ragioni</p><p>che hanno dato origine alla entrata in vigore della norma di cui al comma 63-67</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 169132, member: 4594"] E' pur vero che le truffe date dalla doppia o tripla trascrizione si sono ridotte molto dal 2008 ad oggi (merito della normativa antiriciclaggio che ha reso piu' farraginosa la pratica dei versamenti-prelievi rapidi ) ma pur sempre possibile causa di collusioni (rare ma non escludibili ) con funzionari di banca compiacenti - Maggiore rischio (ho raccolta dalle cronache parecchi casi ) invece và profilandosi con la truffa A) di seguito descritta dovuta alla mancata buona abitudine di far ricorso alla trascrizione del preliminare presso il notaio ( procedura nota a chi opera nel settore, meno ai profani che confondono regolarmente registrazione e trascrizione) che comunque neppure essa conferisce una blindatura perfetta in quanto generante di credito privilegiato comunque subordinato al credito ipotecario [SIZE=5][B]20.07.08[/B][/SIZE] ......... In sintesi si tratta di allertare i lettori sulla possibilità che il truffatore prometta di vendere (caso A) un immobile NON Suo o addirittura venda effettivamente il SUO immobile (caso B) ma piu' volte. [B]CASO A) TRUFFA CON STIPULA DEL CONTRATTO PRELIMINARE:[/B] Il malfattore acquisisce in affitto un' abitazione prestigiosa, del valore commerciale supponiamo di 400.000 euro. Il delinquente modifica con lo scanner gli atti originari dell'immobile facilmente reperibili presso gli uffici pubblici competenti ( leggasi: atti di proprietà, documenti catastali, licenze edilizie etc.) - Spacciandosi per proprietario, dà specifico mandato ad una ignara agenzia immobiliare, o mette un annuncio sul giornale per vendita diretta . A questo punto fa visitare l'immobile alla persona interessata, mostra lui i titoli di proprietà falsificati, redige un preliminare incassando una caparra del 15% del valore dell'immobile ( 60.000 euro). Ripete il giochino, poniamo con altre 20 persone ignare, e sparisce con 1.200.000,00 euro. Al rogito ovviamente non si presenta nessuno. Se viene denunciato e rintracciato risulterà nullatenente visto che avrà avuto cura di depositare i denari in Svizzera su c/c cifrato. Se rintracciato verrà condannato per truffa semplice e sfruttando i benefici di legge (Condizionale, Patteggiamento etc.) starà in prigione forse qualche giorno. Pensate invece ad un rapinatore che,a mano armata, ruba 10.000,00 euro in Posta: Sicuramente soggiornerà qualche anno di prigione e li sconterà tutti. I più accorti si convertiranno alla " truffa immobiliare" (alto guadagno, pena insignificante) che è facile prevedere subirà un allarmante "crescendo". caso B) omissis : se interessa vedi link sopra richiamato che spiega le ragioni che hanno dato origine alla entrata in vigore della norma di cui al comma 63-67 [/QUOTE]
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