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Proprietari di Immobili
Vivere la Casa, dalla Famiglia ai Vicini
Nella casa (vuota) del genitore, vivente in altro luogo, va ad abitare il figlio: problemi con la re
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 337888" data-attributes="member: 15253"><p>Devono accettare la dichiarazione! L'assenso all'occupazione dell'immobile, reso dal proprietario a favore del figlio (ma anche a favore di persona non legata allo stesso da vincoli di parentela, affinità o vincoli affettivi) costituisce titolo sufficiente a dimostrare che non esiste occupazione abusiva, all'insaputa o contro la volontà del proprietario.</p><p>L'assenso del proprietario dell'immobile è un titolo che legittima la richiesta di</p><p>iscrizione anagrafica da parte dell'occupante, non potendo ravvisarsi la fattispecie di "occupazione abusiva" ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 47/2014, in presenza del consenso del proprietario dell'immobile occupato. Ai fini dell'iscrizione anagrafica non è necessaria la registrazione dell'accordo verbale di comodato e, quindi l'ufficiale di anagrafe dovrà trasmettere al proprietario la comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione/variazione anagrafica ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990. L'intervenuto assenso del proprietario o la stipula del contratto di comodato, ancorché non registrato, dovrà essere indicato al punto 6) del modulo di richiesta dell'iscrizione anagrafica, come previsto dalla circolare del Ministero dell'interno n. 14 in data 8/8/2014, in cui dovrà essere appunto specificato il titolo di occupazione dell'immobile di cui trattasi.</p><p>Il comodato, poiché non è compreso, a pena di nullità, fra i contratti per i quali è richiesta la forma scritta ai sensi dell'articolo 1350 c.c., può essere stipulato anche verbalmente. Inoltre, l'articolo 3, comma l, del D.P.R. n. 131/1986, nell'elencare i contratti verbali da sottoporre a registrazione, non richiama il contratto di comodato e, pertanto, detti contratti stipulati in forma verbale, sia che abbiano oggetto beni immobili sia beni mobili, non sono soggetti all'obbligo della registrazione, tranne nell'ipotesi di enunciazione in altri atti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 337888, member: 15253"] Devono accettare la dichiarazione! L'assenso all'occupazione dell'immobile, reso dal proprietario a favore del figlio (ma anche a favore di persona non legata allo stesso da vincoli di parentela, affinità o vincoli affettivi) costituisce titolo sufficiente a dimostrare che non esiste occupazione abusiva, all'insaputa o contro la volontà del proprietario. L'assenso del proprietario dell'immobile è un titolo che legittima la richiesta di iscrizione anagrafica da parte dell'occupante, non potendo ravvisarsi la fattispecie di "occupazione abusiva" ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 47/2014, in presenza del consenso del proprietario dell'immobile occupato. Ai fini dell'iscrizione anagrafica non è necessaria la registrazione dell'accordo verbale di comodato e, quindi l'ufficiale di anagrafe dovrà trasmettere al proprietario la comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione/variazione anagrafica ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990. L'intervenuto assenso del proprietario o la stipula del contratto di comodato, ancorché non registrato, dovrà essere indicato al punto 6) del modulo di richiesta dell'iscrizione anagrafica, come previsto dalla circolare del Ministero dell'interno n. 14 in data 8/8/2014, in cui dovrà essere appunto specificato il titolo di occupazione dell'immobile di cui trattasi. Il comodato, poiché non è compreso, a pena di nullità, fra i contratti per i quali è richiesta la forma scritta ai sensi dell'articolo 1350 c.c., può essere stipulato anche verbalmente. Inoltre, l'articolo 3, comma l, del D.P.R. n. 131/1986, nell'elencare i contratti verbali da sottoporre a registrazione, non richiama il contratto di comodato e, pertanto, detti contratti stipulati in forma verbale, sia che abbiano oggetto beni immobili sia beni mobili, non sono soggetti all'obbligo della registrazione, tranne nell'ipotesi di enunciazione in altri atti. [/QUOTE]
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