Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Tecnica ed Edilizia
Catasto Fabbricati ed Edilizia Urbana
Parcheggio auto in cortile dove è vietato
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="sergio gattinara" data-source="post: 72702" data-attributes="member: 20094"><p>cassazione sez.3a civile n.196 del 9.1.2007</p><p></p><p>"rimozione del veicolo in sosta da una proprietà condominiale, affidata a società privata</p><p>La sentenza ha solo fatto applicazione del principio dell autotutela o difesa personale del possesso e del principio stabilito nell art 2043 c.c.........omssis.....ha ritenuto che il possessore, molestato nel possesso,possa personalmente o a mezzo di un terzo cui all uopo abbia affidato il relativo incarico, far cessare la molestia in atto rimuovendo la cosa con la quale l offesa viene esercitata ed abbia altresì diritto al rimborsoo delle spese.</p><p>La sentenza non ha attribuito al privato il potere di accertare violazioni ni materia di circolazione stradale o di applicare sanzioni pecuniarie o aministrative......costituenti espletamento di servzi di polizia stradale</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="sergio gattinara, post: 72702, member: 20094"] cassazione sez.3a civile n.196 del 9.1.2007 "rimozione del veicolo in sosta da una proprietà condominiale, affidata a società privata La sentenza ha solo fatto applicazione del principio dell autotutela o difesa personale del possesso e del principio stabilito nell art 2043 c.c.........omssis.....ha ritenuto che il possessore, molestato nel possesso,possa personalmente o a mezzo di un terzo cui all uopo abbia affidato il relativo incarico, far cessare la molestia in atto rimuovendo la cosa con la quale l offesa viene esercitata ed abbia altresì diritto al rimborsoo delle spese. La sentenza non ha attribuito al privato il potere di accertare violazioni ni materia di circolazione stradale o di applicare sanzioni pecuniarie o aministrative......costituenti espletamento di servzi di polizia stradale [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Tecnica ed Edilizia
Catasto Fabbricati ed Edilizia Urbana
Parcheggio auto in cortile dove è vietato
Alto