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Testo
<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 469350" data-attributes="member: 42040"><p>Per quanto riguarda gli oneri a carico del comodatario, l'art. 1808 Cod. Civ.</p><p><em></em></p><p><em>il comodatario che abbia in godimento un bene concesso in comodato, può sostenere delle spese di manutenzione.</em></p><p><em>Le spese di manutenzione ordinaria saranno completamente ed interamente a suo carico.</em></p><p><em></em></p><p><em>Qualora debbano sostenersi delle spese di manutenzione straordinaria, il comodatario potrà liberamente decidere se sostenerle o meno, consapevole del fatto che se deciderà di farvi fronte, non potrà essere rimborsato dal comodante.</em></p><p><em></em></p><p><em>L’unica eccezione ammessa e consentita di rimborso, afferisce gli interventi di manutenzione straordinaria che possano definirsi necessari e/o urgenti.</em></p><p>Fonte:</p><p>[URL unfurl="true"]https://www.altalex.com/documents/news/2018/06/22/manutenzione-straordinaria-dell-immobile-le-spese-gravano-sul-comodatario[/URL]</p><p></p><p>Se decidete che siano a carico del comodante</p><p></p><p>è corretto.</p><p></p><p></p><p>Se come "tasse locali" intendi la TaRi, è a carico del comodatario che occupa l'immobile e la voltura a suo nome.</p><p> </p><p>Invece l'IMU è a carico del proprietario.</p><p> Una clausola che obblighi il comodatario a rimborsargliela secondo me è ambigua: l'Agenzia delle Entrate potrebbe interpretarla come una specie di corrispettivo soggetto a tassazione in capo al comodante.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 469350, member: 42040"] Per quanto riguarda gli oneri a carico del comodatario, l'art. 1808 Cod. Civ. [I] il comodatario che abbia in godimento un bene concesso in comodato, può sostenere delle spese di manutenzione. Le spese di manutenzione ordinaria saranno completamente ed interamente a suo carico. Qualora debbano sostenersi delle spese di manutenzione straordinaria, il comodatario potrà liberamente decidere se sostenerle o meno, consapevole del fatto che se deciderà di farvi fronte, non potrà essere rimborsato dal comodante. L’unica eccezione ammessa e consentita di rimborso, afferisce gli interventi di manutenzione straordinaria che possano definirsi necessari e/o urgenti.[/I] Fonte: [URL unfurl="true"]https://www.altalex.com/documents/news/2018/06/22/manutenzione-straordinaria-dell-immobile-le-spese-gravano-sul-comodatario[/URL] Se decidete che siano a carico del comodante è corretto. Se come "tasse locali" intendi la TaRi, è a carico del comodatario che occupa l'immobile e la voltura a suo nome. Invece l'IMU è a carico del proprietario. Una clausola che obblighi il comodatario a rimborsargliela secondo me è ambigua: l'Agenzia delle Entrate potrebbe interpretarla come una specie di corrispettivo soggetto a tassazione in capo al comodante. [/QUOTE]
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