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<blockquote data-quote="wmar" data-source="post: 211165" data-attributes="member: 38742"><p>Innanzitutto grazie per la risposta. </p><p>Per quanto riguarda quello che scrivi sopra, come saprai la legge di stabilità 2015 (L. 104/2014) ha novellato la disciplina del ravvedimento operoso, introducendo, mediante il comma 637, lettera b), numero 1.1), la previsione della riduzione della sanzione al <em>"<strong>nono del minimo</strong>" </em>qualora <em>"la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica,<strong> entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore".</strong></em></p><p>Stai forse implicitamente assumendo che detta previsione non si applica retroattivamente alle omissioni e agli errori compiuti prima dell'entrata in vigore della norma?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="wmar, post: 211165, member: 38742"] Innanzitutto grazie per la risposta. Per quanto riguarda quello che scrivi sopra, come saprai la legge di stabilità 2015 (L. 104/2014) ha novellato la disciplina del ravvedimento operoso, introducendo, mediante il comma 637, lettera b), numero 1.1), la previsione della riduzione della sanzione al [I]"[B]nono del minimo[/B]" [/I]qualora [I]"la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica,[B] entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore".[/B][/I] Stai forse implicitamente assumendo che detta previsione non si applica retroattivamente alle omissioni e agli errori compiuti prima dell'entrata in vigore della norma? [/QUOTE]
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