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Recupero caparra confirmatoria su proposta di acquisto in prelazione
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<blockquote data-quote="Franci63" data-source="post: 325540" data-attributes="member: 53279"><p>Se non è specificato, non è automatico ritenere che la condizione sospensiva sia a vantaggio del solo acquirente; spesso è anche a vantaggio del venditore , che non deve pagare provvigioni se non si avvera la condizione, e quindi non rischia se l’immobile ha irregolarità che la banca ritiene ostative alla concessione del mutuo.</p><p>In ogni caso le condizioni sospensive vanno formulate bene, e purtroppo spesso non sono abbastanza chiare.</p><p></p><p>La eventuale precedente donazione in ogni caso non è una “colpa del venditore” , non essendo motivo che impedisce la vendita.</p><p>Al massimo la rende rischiosa per l’acquirente.</p><p>Casomai è l’acquirente che necessita di mutuo che dovrebbe informarsi prima, e l’agenzia deve condividere l’informazione , che dovrebbe conoscere.</p><p></p><p></p><p>No, si tramuta in caparra , all’avverarsi della condizione, e non all’accettazione; solo</p><p>alla consegna nelle mani del venditore la somma si può chiamare caparra.</p><p>L’art. 5 richiamato parla di “caparra” impropriamente; non mi dirai che ti meravigli per il fatto che un contratto è stato formulato con i piedi ...</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Franci63, post: 325540, member: 53279"] Se non è specificato, non è automatico ritenere che la condizione sospensiva sia a vantaggio del solo acquirente; spesso è anche a vantaggio del venditore , che non deve pagare provvigioni se non si avvera la condizione, e quindi non rischia se l’immobile ha irregolarità che la banca ritiene ostative alla concessione del mutuo. In ogni caso le condizioni sospensive vanno formulate bene, e purtroppo spesso non sono abbastanza chiare. La eventuale precedente donazione in ogni caso non è una “colpa del venditore” , non essendo motivo che impedisce la vendita. Al massimo la rende rischiosa per l’acquirente. Casomai è l’acquirente che necessita di mutuo che dovrebbe informarsi prima, e l’agenzia deve condividere l’informazione , che dovrebbe conoscere. No, si tramuta in caparra , all’avverarsi della condizione, e non all’accettazione; solo alla consegna nelle mani del venditore la somma si può chiamare caparra. L’art. 5 richiamato parla di “caparra” impropriamente; non mi dirai che ti meravigli per il fatto che un contratto è stato formulato con i piedi ... [/QUOTE]
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